Responsabilità del chirurgo e dell’ortopedico: risarcimento del danno di € 57.031,12 per una I.P. iatrogena differenziale del 9% con personalizzazione del risarcimento.
Paziente affetto da frattura epifisi distale di radio con frammenti ossei angolati e frattura stiloide ulnare.
E’ responsabile il chirurgo ortopedico che ha sottoposto il paziente ad intervento chirurgico di riduzione cruenta e stabilizzazione con fissatore esterno mini Hoffman II (2 fiches nel II metacarpo, 2 fiches nella diafisi radiale) in quanto:
– nel corso dell’intervento ha provocato la mobilizzazione e scomposizione dei frammenti con conseguente necessità di successivo intervento riparatore di riduzione delle fratture e regolarizzazione del fissatore esterno;
– in sede di rimozione del fissatore esterno e, comunque, prima della riabilitazione motoria non ha eseguito alcun esame radiografico di controllo;
– ha praticato solo tardivamente l’esame ecografico per il controllo del comparto tendineo a problemi motori verificatisi in sede di mobilizzazione della mano.
Il danno non patrimoniale va liquidato sulla scorta delle nuove tabelle del Tribunale di Milano e non sulla scorta dei criteri risarcitori di cui all’art. 139 cod. ass. previsti per le lesioni di lieve entità in quanto l’attuale menomazione complessiva, comprensiva del danno pregresso e quello iatrogeno, supera il limite delle lesioni di lievi entità.
Liquidati parcella stragiudiziale del difensore e spese di consulenza tecnica di parte redatta ante iudicium.