Risarcimento di € 614.590,01 per la nascita “indesiderata” del feto affetto da malformazioni e suo successivo decesso.
Trib. Torre Annunziata 5/12/2022 n. 2722: responsabilità per errata interruzione di gravidanza, omessa diagnosi di malformazioni fetali e suo successivo decesso dopo 6 mesi di sopravvivenza.
La paziente, avvedutasi di essere incinta a seguito di una relazione adulterina, giunge volontariamente in ospedale al fine di sottoporsi ad aborto tramite intervento di interruzione della gravidanza. L’isterosuzione con raschiamento non sortisce gli effetti voluti per maltalento ed imperizia dei medici, i quali non si avvedono dell’errore commesso e, con diagnosi tardiva, costringono la gestante a proseguire una gravidanza espressamente non voluta.
Solo al momento della nascita vengono riscontrate delle gravissime malformazioni al feto (agenesia del corpo calloso), a causa delle quali la gestante è costretta ad iniziare un travagliato percorso di cure per tentare di salvare la piccola neonata la quale, tuttavia, muore dopo circa 6 mesi.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della gestante-madre danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– condanna la struttura sanitaria al pagamento in favore della madre del risarcimento di tutti i danni subiti;
– liquida alla stessa:
► il danno da lesione dell’autodeterminazione, personalizzandolo al massimo ed andando ben oltre le previsioni tabellari (liquidazione extra tabellare);
► il danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale, patito iure proprio per la successiva morte della neonata, sulla scorta delle vigenti tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano.
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Risarcimento di € 3.861.581,26 per un danno biologico del 100%.
App. Bari 9/9/2020 n. 1539. Responsabilità del ginecologo: risarcimento del danno di € 3.861.581,26 per una I.P. del 100%, di cui € 2.890.040,56 alla macrolesa con personalizzazione del risarcimento, € 843.347,34 ai genitori ed € 128.193,36 alla germana.
La Corte di Appello:
– rigetta l’appello principale della struttura sanitaria;
– accoglie le tesi ed i motivi di appello incidentale della macrolesa e dei suoi congiunti;
– conferma la sussistenza del nesso causale tra trattamento sanitario e danno subito dalla macrolesa al momento della nascita quale tetraparesi con atassia, disartria, ritardo psicomotorio e difficoltà relazionali da encefalopatia ipossico ischemica e sofferenza metabolica ipoglicemia neonatale;
– conferma la responsabilità del ginecologo che ha assistito la partoriente durante il parto per i danni subiti dalla macrolesa al momento della nascita per aver operato senza uniformarsi alle corrette pratiche sanitarie del caso ed alle Linee Guida;
– precisa che alcuna rilevanza assume il disposto dell’art. 3, comma 1, D.L. 13 settembre 2012 n. 158 (cd. Decreto Balduzzi) in quanto la natura della responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, pubblica o privata, non è cambiata ed è sempre contrattuale anche se fondata sul contatto sociale;
– precisa che alcuna rilevanza assume il disposto dell’art. 7 L. 8 marzo 2017 n. 24 (cd. Legge Gelli-Bianco) in quanto trattasi di norma non retroattiva;
– liquida alla macrolesa:
► il danno non patrimoniale mediante le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano e la massima personalizzazione del risarcimento;
► il danno da lucro cessante futuro;
► il danno emergente futuro;
– liquida ai congiunti della macrolesa:
► il danno non patrimoniale (morale) per le gravi lesioni subite dalla macrolesa mediante le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano;
► il danno emergente passato;
– liquida complessivamente alla macrolesa un importo circa tre volte maggiore rispetto a quello liquidato dal giudice di primo grado.
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Risarcimento di € 3.770.141,00 per un danno biologico del 70%.
Trib. Napoli 8/4/2019 n. 3740 Responsabilità del ginecologo: risarcimento del danno di € 3.770.141,00 di cui € 2.966.199,00 al macroleso per una I.P. iatrogena del 70% con personalizzazione del risarcimento, € 268.498,00 al padre, € 277.450,00 alla madre, € 128.997,00 al germano ed € 128.997,00 alla germana.
La natura della responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, pubblica o privata, non è cambiata dopo il decreto Balduzzi in quanto è sempre contrattuale anche se fondata sul contatto sociale.
L’art. 7 Legge Gelli-Bianco – che al comma 3 ha previsto che l’esercente la professione sanitaria che presti la propria opera all’interno di una struttura sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. – non è retroattivo.
Paziente III gravida, III para, alla 32^ settimana + 4 giorni di gestazione, ricoverata per rottura delle acque in pretermine con feto in presentazione cefalica.
E’ responsabile il ginecologo che – seppur pratica alla partoriente la visita ginecologica e le somministra una fiala di Bentelan e vasosuprina al fine di posticipare il parto per il tempo necessario a instaurare una terapia per la profilassi delle complicanze più temute nel neonato pretermine – non applica il menagement previsto dalle linee guida per la minaccia di parto pretermine con Rottura Prematura delle Membrane che consiste in:
– esame con speculum sterile per la valutazione della cervice uterina ed eventuale perdita di liquido dalla vagina;
– valutazione del Ph vaginale e prelievo colturale del secreto cervico-vaginale (prima e dopo la somministrazione di antibiotico);
– valutazione ecografica per controllare l’epoca gestazionale, identificare la parte presentata e quantificare il volume di liquido amniotico. Profilo biofisico fetale e velocimetria Doppler materno-fetale ogni 47 ore;
– monitoraggio continuo della frequenza cardiaca fetale;
– monitoraggio della gestante per ogni segno di travaglio, infezione o rischio fetale, se l’epoca fetale risulta inferiore alla 34^ settimana e non sussistono altre indicazioni materno-fetali all’espletamento del parto;
– profilassi betametasone (somministrazione da 12 mg/24 ore per 2 giorni) per la maturazione polmonare;
– antibioticoterapia da iniziare entro 24 ore con antibiotico ad ampio spettro;
– accurato colloquio con in genitori in relazione alla scelta della via di espletamento del parto.
Liquidati al leso:
– il danno non patrimoniale;
– il danno patrimoniale da lucro cessante futuro;
– il danno emergente futuro per le necessarie spese di assistenza.
Liquidati ai congiunti del leso (genitori e germani):
– il danno non patrimoniale;
– il danno emergente passato per le spese sanitarie.
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Risarcimento di € 3.626.636,50 per un danno biologico del 91%.
App. Napoli 26/6/2018 n. 3165. Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 3.626.636,50, di cui € 3.198.527,06 al macroleso per una I.P. del 91% con personalizzazione del risarcimento, € 215.089,14 al padre ed € 213.020,30 alla madre, importi poi ridotti sia per l’indennità percepita dalla vittima a titolo di accompagnamento, sia per il suo concorso colposo.
La Corte di Appello accoglie i motivi di appello del leso e dei suoi congiunti che avevano visto rigettare in toto le loro domande e liquida:
– il danno non patrimoniale al macroleso;
– il danno emergente passato e futuro al macroleso;
– il danno da lucro cessante passato e futuro al macroleso;
– il danno non patrimoniale (morale) ai congiunti del macroleso per le gravi lesioni da quest’ultimo subite;
– le spese di consulenza tecnica di parte redatte ante iudicium.
La domanda dell’impresa di assicurazione di contenere la limitazione dell’obbligazione debitoria nei limiti del massimale di polizza è un’eccezione in senso improprio con la conseguenza che la questione del limite del massimale può essere rilevata anche d’ufficio dal Giudice.
L’irrituale produzione della polizza di assicurazione preclude:
– alla parte la possibilità di utilizzare il documento come fonte di prova;
– al Giudice di esaminarlo.
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