Intervento errato per cisti ovarica: responsabilità medica e risarcimento confermati
La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la responsabilità di un chirurgo in relazione all’intervento su una paziente con cisti ovarica endometriosica sinistra. Il medico è stato ritenuto responsabile per non aver optato per la resezione laparoscopica della lesione (considerata la procedura di riferimento), per aver eseguito un’aspirazione ecoguidata della cisti che ha provocato una significativa reazione infiammatoria, e causato complicazioni che hanno richiesto un intervento più invasivo di isterectomia totale e resezioni di parti dell’intestino.
La Corte ha respinto le argomentazioni del medico e della struttura sanitaria, ha accolto le richieste della paziente e ha confermato sia il risarcimento già stabilito in primo grado sia il riconoscimento dei danni successivi a quella sentenza. L’inadempimento del medico e della struttura sanitaria comporta anche la risoluzione del contratto di cura e l’obbligo di restituire il compenso percepito.
Segue il riepilogo della sentenza a cura dell’Avv. Vincenzo Liguori:
App. Napoli del 3/3/2023 n. 938: responsabilità del chirurgo.
Paziente affetta da cisti ovarica endometriosica sinistra sottoposta ad intervento chirurgico di isteroscopia.
È responsabile il chirurgo per:
– non aver eseguito un intervento di resezione dell’intera lesione endometriosica ovarica per via laparoscopica, considerata dalla letteratura specialistica chirurgica il “gold standard” per il trattamento dell’endometrioma;
– aver eseguito una non condivisibile aspirazione sotto controllo ecografico della cisti ovarica che ha determinato un’importante reazione infiammatoria prima locale e poi ai circostanti tessuti limitrofi;
– aver provocato la complicanza flogistico-infettiva a carico dell’ovaio di sinistra che ha portato alla necessità di procedere ad un intervento più demolitivo di laparo-isterectomia totale con annessiectomia bilaterale e resezione di un tratto del colon discendente e del sigma.
L’inadempimento del medico e della struttura sanitaria privata porta come corollario la risoluzione del contratto di cura con obbligo restitutorio del compenso percepito per il contratto inadempiuto.
La Corte di Appello:
– Rigetta le tesi degli appellanti (medico e struttura sanitaria);
– Accoglie le tesi della danneggiata;
– Conferma la liquidazione risarcitoria riconosciuta in primo grado;
– Riconosce la liquidazione dei danni successivi alla sentenza di primo grado.