Cass. 12/9/2019 n. 22741

Sinistro stradale: la Suprema Corte di Cassazione accoglie le tesi ed il ricorso del danneggiato ed afferma i seguenti principi di diritto:
– in caso di danno alla capacità lavorativa specifica al danneggiato spetta la liquidazione del danno da lucro cessante passato e futuro;
– il danno da lucro cessante passato è quello che si è già verificato dall’evento al momento della decisione e dev’essere accertato, anche con criterio probabilistico, ricostruendo i redditi definitivamente perduti dal danneggiato perché, senza l’evento di danno, sarebbero stati acquisiti;
– il danno da lucro cessante futuro è quello che si verificherà dalla data della decisione e dev’essere accertato capitalizzando i redditi futuri che il danneggiato presumibilmente perderà vivendo ancora, in base a un coefficiente corrispondente all’età dello stesso al momento in cui si compie l’operazione di capitalizzazione;
– al fine della liquidazione del danno da lucro cessante futuro non possono utilizzarsi i coefficienti di capitalizzazione di cui al R.D. 9/10/1922 n. 1403 in quanto:
a. sono stati calcolati sulla base di tavole di mortalità ricavate dal censimento della popolazione italiana del 1911;
b. presuppongono una rendita di capitale del 4,5%;
– sempre al fine della liquidazione del danno da lucro cessante futuro è necessario:
a. aggiornare i coefficienti in ragione della maggiore aspettativa di vita;
b. diminuire la riduzione correlata al tasso di rendimento del denaro che decurta l’anticipata capitalizzazione.

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