LIGUORI & LIGUORI

  • Home
  • News
  • Settori di Specializzazione
    • Responsabilità Medica e Sanitaria
    • Incidenti Stradali
    • Infortuni sul Lavoro e Malattie Professionali
    • Responsabilità del Professionista
    • Danni da Emotrasfusioni e da Vaccino
    • Recupero Crediti contro la Pubblica Amministrazione
    • Proprietà Intellettuale e Tutela dei Diritti di Privativa
    • Polizze Infortuni e Polizze Vita
    • Responsabilità della Banca e dell’Intermediario Finanziario
  • Partner
  • Contatti
Area Clienti
  • Home
  • Cassazione
  • Cass. 12/9/2019 n. 22741

Cass. 12/9/2019 n. 22741

Cass. 12/9/2019 n. 22741

da Studio Legale Liguori & Liguori / giovedì, 12 Settembre 2019 / Pubblicato il Cassazione, Danno patrimoniale, News Legali, Sinistro stradale

Sinistro stradale: la Suprema Corte di Cassazione accoglie le tesi ed il ricorso del danneggiato ed afferma i seguenti principi di diritto:
– in caso di danno alla capacità lavorativa specifica al danneggiato spetta la liquidazione del danno da lucro cessante passato e futuro;
– il danno da lucro cessante passato è quello che si è già verificato dall’evento al momento della decisione e dev’essere accertato, anche con criterio probabilistico, ricostruendo i redditi definitivamente perduti dal danneggiato perché, senza l’evento di danno, sarebbero stati acquisiti;
– il danno da lucro cessante futuro è quello che si verificherà dalla data della decisione e dev’essere accertato capitalizzando i redditi futuri che il danneggiato presumibilmente perderà vivendo ancora, in base a un coefficiente corrispondente all’età dello stesso al momento in cui si compie l’operazione di capitalizzazione;
– al fine della liquidazione del danno da lucro cessante futuro non possono utilizzarsi i coefficienti di capitalizzazione di cui al R.D. 9/10/1922 n. 1403 in quanto:
a. sono stati calcolati sulla base di tavole di mortalità ricavate dal censimento della popolazione italiana del 1911;
b. presuppongono una rendita di capitale del 4,5%;
– sempre al fine della liquidazione del danno da lucro cessante futuro è necessario:
a. aggiornare i coefficienti in ragione della maggiore aspettativa di vita;
b. diminuire la riduzione correlata al tasso di rendimento del denaro che decurta l’anticipata capitalizzazione.

Leggi sentenza

  • Tweet

Su Studio Legale Liguori & Liguori

Che altro puoi leggere

App. Napoli 28/12/2017 n. 5290
Trib. Napoli 25/3/2015 n. 4511
App. Napoli 7/12/2016 n. 4334

CHI SIAMO

Leader in Maxi Risarcimento Danni da tre generazioni
Specializzati in Responsabilità Civile dal 1954

CONTATTACI

+39 081 7345254

segreteria@studiolegaleliguori.com

TORNA SU