Legge Pinto e durata irragionevole del processo: risarcimento del danno di € 50.836,00 a due danneggiati per un processo svoltosi in più gradi (compresi due giudizi di legittimità e due giudizi di rinvio) che:
– ha avuto una durata complessiva di 25 anni;
– ha oltrepassato di 19 anni i termini di cui all’art. 2 della legge 89/2001.
La Corte di Appello accoglie le tesi ed i tre motivi di opposizione dei danneggiati, rigetta le tesi del Ministero della Giustizia e:
– ridetermina in 19 anni il termine di durata irragionevole del processo;
– ridetermina l’importo annuo base dovuto a titolo di equa riparazione per ciascun anno di eccedenza rispetto al termine ragionevole;
– aumenta l’importo base del 20% per gli anni successivi al terzo e del 40% per cento per gli anni successivi al settimo;
– aumenta quasi del doppio l’importo liquidato ai danneggiati dal primo giudice;
– liquida i compensi sia del procedimento monitorio per l’equa riparazione, sia del procedimento di opposizione, mediante l’applicazione della tabella 12 dei parametri professionali di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 relativa ai giudizi contenziosi innanzi alla Corte di Appello.