A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Roma 2/5/2019 n. 9134: responsabilità dell’ASL per trasfusione di sangue infetto.
Il Tribunale accoglie le tesi della paziente trasfusa e ritiene che:
– l’ASL è tenuta a documentare la regolare provenienza del sangue adoperato per le trasfusioni di sangue;
– l’assenza della relativa documentazione costituisce argomento di prova a supporto delle tesi della paziente per il mancato assolvimento da parte del Presidio ospedaliero della diligenza indispensabile a prevenire il rischio del propagarsi di infezioni da trasfusione;
– è irrilevante la mancata attribuzione da parte del CTU di qualsivoglia responsabilità a carico del personale del Presidio ospedaliero in quanto tale parere non manda esente la struttura dal non aver saputo dimostrare la provenienza delle sacche, la loro verifica e la loro sterilità;
– l’ASL, pertanto, è responsabile:
a. del danno iatrogeno cagionato alla paziente (epatite cronica HCV correlata) a seguito della trasfusione di sangue ed emoderivati;
b. dell’impossibilità per la paziente – affetta da leucemia mieloide – di accedere al trapianto di midollo che avrebbe assicurato migliori prospettive di guarigione;
c. della conseguente perdita di chance di una più risoluta guarigione per la patologia da cui era affetta.