Responsabilità dello sciatore: risarcimento del danno di € 41.178,72 per una I.P. del 10%.
La Corte di Appello accoglie le tesi della danneggiata-sciatrice e ritiene applicabile in caso di scontro sugli sci:
– la L. 24/12/2003 n. 363 (norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo) che ha riprodotto in parte il Decalogo dello sciatore predisposto dalla FIS nel 1967 che ha disciplinato in maniera organica l’attività sciistica ed ha posto a carico degli utenti e gestori di aree sciistiche attrezzate obblighi comportamentali al fine di prevenire infortuni ed impedire al contempo all’interprete parametri oggettivi ai quali onorare eventuali giudizi di responsabilità per danni cagionati a terzi;
– il D.M. (Ministero Infrastrutture e Trasporti) 20/12/2005 che contiene il Decalogo dello sciatore (All. 2).
La Corte di Appello, in virtù della normativa applicabile, accoglie l’appello della danneggiata-sciatrice e ritiene esclusivo responsabile lo sciatore a monte che:
– procede a velocità eccessiva;
– non mantiene una direzione che gli consenta di evitare collisioni con la sciatrice a valle;
– non dispone di spazio a sufficienza per superarla;
– non dispone di sufficiente visibilità.