Investimento di pedone: risarcimento del danno di € 19.780,20 per una I.P. del 7% con personalizzazione del risarcimento.
E’ responsabile l’automobilista che investe il pedone che attraversa sulle strisce pedonali.
Art. 139 cod. ass. e micropermanenti: il limite del 20% di personalizzazione previsto per le micropermanenti non opera per il danno morale.
Liquidati anche parcella stragiudiziale del difensore e spese di consulenza tecnica di parte redatta ante iudicium.