Danni al trasportato: risarcimento del danno di € 50.458,41 per una I.P. del 10% con personalizzazione del risarcimento.
Art. 141 Codice delle assicurazioni: si applica anche in caso di sinistro che abbia coinvolto più veicoli.
Liquidato il danno patrimoniale alla casalinga: per la liquidazione del danno patrimoniale alla casalinga non è necessaria la prova che l’attività domestica si sia ridotta o sia cessata o che la persona danneggiata sia dovuta ricorrere all’ausilio di collaboratore domestico.