Trib. Napoli 31/5/2016 n. 6857

Diritto processuale: il Tribunale, quale giudice di appello, accogliendo il motivo di gravame del danneggiato che aveva visto dichiarare estinta la sua riassunzione del giudizio innanzi al giudice di pace a seguito di ordinanza di accoglimento del suo ricorso emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, ha ritenuto che una volta riassunto ritualmente e tempestivamente il giudizio nei confronti di una parte (l’impresa di assicurazione della R.C. obbligatoria), in mancanza della prova della ricezione della riassunzione da parte del litisconsorte necessario (il proprietario del veicolo danneggiante) il giudice avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti e non avrebbe potuto sic et simpliciter dichiarare estinto il giudizio.

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