Danni al trasportato: risarcimento del danno di € 60.335,15, di cui € 48.682,20 alla lesa per una I.P. del 10% con personalizzazione del risarcimento ed € 11.652,95 ai due genitori.
Art. 141 Codice delle assicurazioni:
– tutela rafforzata per il trasportato;
– si applica anche in caso di trasporto contra legem.
E’ risarcibile il danno c.detto riflesso subito da congiunto della vittima anche nell’ipotesi di non eccessiva gravità delle menomazioni.
La prova del danno non patrimoniale subito da congiunto del leso è presuntiva ed è il debitore che ha l’onere di fornire la prova contraria idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore del congiunto.