Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 6.297,52 per una I.P. del 3%, importo poi ridotto per il concorso colposo della vittima.
Il Tribunale, quale giudice di appello, accogliendo i motivi di gravame dei danneggiati:
– ha ritenuto che l’eccezione di prescrizione del diritto proposta dall’impresa di assicurazione nei confronti dell’attore principale non si estende automaticamente all’interventore volontario e, pertanto, dopo la costituzione di quest’ultimo andava proposta tempestivamente;
– ha liquidato il danno da ritardo (non liquidato dal giudice di primo grado).