Morte in ospedale per carenze assistenziali: maxi-risarcimento ai familiari
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha riconosciuto la responsabilità di una struttura sanitaria per la morte di un paziente di 57 anni con preesistenti patologie. Il Tribunale ha accertato un nesso concausale tra il trattamento ricevuto, le complicanze insorte durante il ricovero e il decesso, ritenendo che il paziente avrebbe avuto il 40% di possibilità di sopravvivere se fosse stato curato adeguatamente.
I medici sono stati ritenuti responsabili per negligenza e imprudenza a causa del ritardo nell’inizio della terapia, del ritardato trasferimento in rianimazione e della dimissione prematura senza adeguati accertamenti.
Il Tribunale ha quindi condannato la struttura sanitaria a risarcire i familiari del defunto per un totale di € 1.706.375,59, riconoscendo il danno da perdita del rapporto parentale, il danno morale, il danno da perdita di chance di sopravvivenza e il danno non patrimoniale terminale sofferto dal paziente.
Segue il riepilogo della sentenza a cura dell’Avv. Vincenzo Liguori:
Trib. Santa Maria Capua Vetere 23/4/2020 n. 967. Responsabilità della struttura sanitaria e morte del paziente: risarcimento del danno di € 1.624.683,09 (che, comprensivo degli interessi legali, ammonta a € 1.706.375,59), di cui € 726.006,98 ai due figli, € 102.110,68 alla madre ed € 898.574,00 agli otto germani non conviventi della vittima di anni 57.
Paziente affetto da patologie multi organiche pregresse (paziente in cardiopatia ipertensiva e in terapia psichica massiva).
Il Tribunale:
– accoglie le tesi degli eredi e congiunti della vittima;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– ritiene provato il nesso concausale tra trattamento sanitario, complicanze manifestatesi nel periodo di degenza e decesso del paziente;
– ritiene provata la perdita di chance di sopravvivenza nella misura del 40% rispetto all’evento morte;
– ritiene provata la responsabilità dei sanitari per carenza assistenziale sorretta da negligenza o quantomeno imprudenza per aver:
► ritardato l’inizio della terapia;
► ritardato il trasferimento del paziente in rianimazione;
► dimesso il paziente al primo ricovero senza effettuare alcun approfondimento clinico (radiografie, emogasanalisi, ecc.);
– liquida:
► il danno da perdita del rapporto parentele;
► il danno morale;
► il danno da perdita di chance;
► il danno non patrimoniale terminale sofferto dal de cuius in vita.