Negligenza medica: decesso per infezione non trattata correttamente
Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità del personale sanitario per il decesso di una paziente con versamento polmonare e altre gravi patologie, dimessa con una terapia antibiotica inadeguata. I sanitari sono stati ritenuti responsabili per non aver effettuato una toracocentesi (fondamentale per la diagnosi), per aver sbagliato i tempi degli esami colturali e per la conseguente errata scelta della terapia antibiotica, che ha aggravato l’infezione e ridotto le chance di sopravvivenza della paziente.
Il Tribunale ha accolto le richieste dei familiari, respingendo le tesi della struttura sanitaria. Ha stabilito che le patologie preesistenti della paziente non interrompono il legame tra la negligenza dei medici e il decesso, e ha riconosciuto il diritto al risarcimento ai figli e alla nipote della paziente, includendo il danno per la perdita del rapporto parentale, il danno da lesione del diritto all’informazione, il danno morale da agonia e le spese sostenute.
Segue il riepilogo della sentenza a cura dell’Avv. Vincenzo Liguori:
Responsabilità per omessa cura dell’infezione e decesso della paziente:
Paziente affetta da versamento polmonare ed altre comorbilità invalidanti (diabete mellito tipo 2 con nefropatia, cardiopatia valvolare, steno-insufficienza mitro-aortica-ischemica con fibrillazione atriale permanente, ipotiroidismo, allergia al mdc, alle penicilline, alla claritromicina e alla levofloxacina), incautamente dimessa con inadeguata terapia antibiotica.
È responsabile il personale sanitario per:
– l’omessa toracocentesi, fondamentale per indirizzare la diagnosi differenziale ed avviare la terapia antibiotica più appropriata;
– l’errato timing di esecuzione degli esami colturali;
– la conseguente errata scelta della terapia antibiotica, che ha provocato l’aggravamento dello stato settico già in atto ed ha avuto un ruolo concausale nel determinismo del decesso della paziente, privandola di concrete chance di sopravvivere.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi dei danneggiati;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– afferma che le pur gravi patologie preesistenti non interrompono il nesso causale tra condotte censurabili dei medici ed evento mortale;
– afferma che le gravi comorbilità pregresse incidono solo sul quantum risarcitorio relativo alla perdita di chance, non anche sull’an debeatur;
– riconosce l’autonomia del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione rispetto al danno da lesione del bene salute;
– riconosce il danno da lucida agonia della de cuius in prossimità della morte;
– riconosce il diritto al risarcimento anche alla nipote ex filio della paziente, ancorchè soggetto non considerato dalle Tabelle di Milano.
Liquidati agli eredi (figli) ed alla nipotina della de cuius:
– il danno non patrimoniale iure proprio per la perdita del rapporto parentale;
– il danno da lesione del diritto ad una compiuta informativa, iure hereditatis, quantificato in € 33.000 (sulla scorta della fascia di eccezionale entità di cui alle nuove Tabelle di Milano 2021);
– il danno morale catastrofale, iure hereditatis, quantificato in € 30.000 alla stregua delle Tabelle di Milano;
– il danno emergente passato per le spese di assistenza sostenute dai familiari della de cuius durante il suo ricovero, le spese funeratizie ed il compenso dovuto al consulente di parte;
– il danno emergente passato per la parcella stragiudiziale dei difensori.