Risarcimento di € 727.148,46 per una I.P. del 60%

Accordo stragiudiziale per grave invalidità da scontro frontale

Un grave scontro frontale tra un’auto e un motoveicolo, causato dall’invasione di corsia da parte dell’automobilista, ha portato a un significativo accordo risarcitorio in via stragiudiziale. La vittima, conducente del motoveicolo, ha riportato un esteso trauma con multiple fratture che hanno reso necessaria l’assistenza continua dei familiari durante la lunga convalescenza.

Grazie all’assistenza legale, l’impresa assicurativa del responsabile ha riconosciuto la propria responsabilità e ha accolto le richieste di risarcimento. L’accordo ha previsto una cospicua liquidazione per il danno non patrimoniale subito dal motociclista, calcolato in base alle Tabelle del Tribunale di Milano 2021 con l’applicazione del massimo aumento per la personalizzazione, data la rilevante incidenza delle lesioni sulla sua capacità lavorativa. Inoltre, è stato riconosciuto un risarcimento a titolo di danno morale ai familiari conviventi della vittima, tenuto conto della sofferenza patita a causa delle gravi condizioni del congiunto.

Segue il riepilogo a cura dell’Avv. Vincenzo Liguori:

Transazione del 17/1/2022: responsabilità dell’automobilista.

Investimento frontale provocato dall’automobilista che invade la carreggiata percorsa dal motoveicolo proveniente dall’opposto senso di marcia.
Il conducente del motoveicolo, vittima dell’incidente, riporta un esteso trauma pluri-fratturativo con necessità di assistenza continua da parte dei familiari per l’intero periodo di convalescenza.

L’impresa di assicurazione accoglie le richieste dei danneggiati, riconosce la responsabilità del proprio assicurato e liquida stragiudizialmente:
– al danneggiato principale il danno non patrimoniale (comprensivo del danno morale e della maggiorazione a titolo di personalizzazione) mediante le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano 2021, applicando l’aumento massimo a titolo di personalizzazione per la peculiare incidenza delle menomazioni sulla cenestesi lavorativa;
– ai danneggiati secondari, familiari conviventi della vittima, il danno morale patito a causa delle lesioni riportate dal congiunto, liquidato con criterio equitativo.

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