Unico testicolo perso per errori medici: risarcimento triplicato in Appello
La Corte d’Appello di Salerno ha significativamente aumentato il risarcimento, triplicando l’importo inizialmente riconosciuto a un paziente che, essendo già affetto da monorchidismo (presenza di un solo testicolo), ha perso anche l’unico testicolo rimasto a causa di un ritardo nella diagnosi medica. In primo grado, era stata accertata la responsabilità dei medici per non aver tempestivamente diagnosticato una torsione testicolare, che ha portato alla necrosi (morte del tessuto) dell’organo e alla sua inevitabile asportazione.
La Corte d’Appello ha riconosciuto che il danno subito dall’uomo era particolarmente grave perché ha comportato la perdita totale della funzione testicolare, una condizione molto diversa dalla perdita di un solo testicolo in una persona che ne ha due.
Questa condizione preesistente non era stata adeguatamente considerata dal primo giudice. La concorrenza delle due menomazioni ha determinato la definitiva compromissione della sua capacità riproduttiva e ormonale, un aspetto fondamentale che giustifica un risarcimento maggiore.
Accogliendo le ragioni del paziente, la Corte d’Appello ha riconosciuto la necessità di una personalizzazione del danno, liquidando un importo risarcitorio più che triplo a quello stabilito in precedenza, proprio in considerazione delle specifiche e maggiori sofferenze fisiche e psicologiche subite dall’uomo.
Segue il riepilogo della sentenza a cura dell’Avv. Vincenzo Liguori:
App. Salerno 23/12/2024 n. 1149 – responsabilità del chirurgo – perdita dell’unico testicolo residuo in soggetto monorchide – personalizzazione del risarcimento
Si tratta di una responsabilità dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno per la condotta dei sanitari dei presidi ospedalieri di Sarno e di Nocera Inferiore, i quali, in data 4.3.2020, effettuarono con colpevole ritardo la diagnosi di torsione del testicolo destro in un giovane paziente poco più che ventenne e causarono il conseguente ritardo nell’intervento chirurgico di esplorazione dello scroto (il quale non consentì, in ragione del ritardo, il recupero del testicolo, che venne asportato).
Nel corso del giudizio di primo grado era già stata accertata la responsabilità del chirurgo e dell’equipe medica per aver tenuto una condotta colpevolmente attendista ed omissiva.
Il paziente, tuttavia, prima di questo episodio, aveva già subito, alcuni anni prima, l’asportazione dell’altro testicolo (il sinistro), e questa peculiare condizione pregressa non è stata tenuta in debita considerazione dal Tribunale, che, accogliendo la domanda, aveva liquidato il più riduttivo importo di € 43.325,00.
Il giudice di primo grado aveva quindi riconosciuto un risarcimento che non teneva conto delle specifiche sofferenze e delle peculiari ed eccezionali ripercussioni esistenziali e dinamico-relazionali sulla vita del paziente, che si presentava già in condizioni di pregresso monorchidismo (presenza di un solo testicolo).
Il danneggiato, pertanto, proponeva appello avverso detta decisione, ritenendola ingiusta in punto quantum debeatur e lamentando che il Tribunale non avesse considerato tutte le peculiarità nocumentali relative al caso concreto, applicando dei criteri di liquidazione incongrui e troppo restrittivi (perché riferibili alla “media” delle conseguenze dannose “ordinarie/standard” prospettabili in casi consimili) e non adeguatamente rappresentativi di tutte le eccezionali ripercussioni dannose patite dal paziente nel caso concreto.
La Corte di Appello di Salerno, accogliendo integralmente le doglianze del paziente-appellante, ha riconosciuto tutti i molteplici e peculiari aspetti di personalizzazione del danno, liquidando un importo risarcitorio quasi quadruplo rispetto a quello già riconosciuto in primo grado.
La Corte di Appello, in riforma della decisione di primo grado:
– accoglie integralmente le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– condanna la struttura sanitaria e l’operatore al risarcimento dei maggiori danni subiti dal paziente;
– liquida in favore del danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale mediante il criterio correttivo del danno differenziale, personalizzandolo in ragione delle peculiarità del caso concreto.