Paziente a rischio suicidario: omessa sorveglianza e valutazione clinica, condannata la struttura sanitaria
La Corte di Appello di Napoli ha riconosciuto la responsabilità di una struttura sanitaria per la morte di un paziente che, poche ore dopo il ricovero, si era tolto la vita lanciandosi dalla finestra del reparto. Il caso riguarda un paziente con condizioni psicocognitive compromesse e una documentata storia di autolesionismo, che non era stato adeguatamente valutato né sottoposto a idonee misure di sorveglianza.
La Corte ha accertato che la struttura sanitaria aveva sottostimato la gravità della condizione psichica del paziente, omettendo di adottare le necessarie cautele per prevenire il gesto estremo. In particolare, non erano state attivate misure di controllo e protezione che avrebbero potuto evitare l’evento letale.
In primo grado, il Tribunale di Napoli aveva già riconosciuto la responsabilità della struttura sanitaria, ma aveva liquidato un risarcimento molto ridotto, pari a € 33.192,00, applicando una significativa decurtazione per la presunta assenza di un rapporto affettivo solido tra padre e figlia.
La Corte di Appello, invece, ha accolto il gravame della figlia del paziente, rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Liguori, affermando un principio fondamentale: il danno da perdita del rapporto parentale può essere riconosciuto anche in assenza di convivenza, trattandosi di un legame presunto all’interno della famiglia nucleare.
Segue il riepilogo della sentenza a cura dell’Avv. Vincenzo Liguori:
Corte App. Napoli 10/3/2026 n. 1807 – responsabilità della struttura sanitaria per omessa valutazione e vigilanza su paziente con rischio suicidario.
Il paziente, ricoverato presso una struttura sanitaria, presentava una patologia psicorganica confusionale ed una storia clinica caratterizzata da comportamenti autolesivi.
Nonostante tali evidenze, la struttura ometteva di effettuare un’adeguata valutazione psicologica e di predisporre idonee misure di sorveglianza, esponendo il paziente a un elevato rischio per la propria incolumità.
Dopo poche ore dal ricovero, infatti, il paziente si suicidava lanciandosi dalla finestra del reparto.
La Corte di Appello ha ritenuto che:
– la struttura sanitaria avesse l’obbligo di proteggere il paziente anche da atti autolesivi;
– la mancata adozione di misure di vigilanza costituisse grave negligenza;
– il danno da perdita del rapporto parentale dovesse essere riconosciuto anche in assenza di convivenza stabile.
La Corte:
– accoglie l’appello della figlia del paziente;
– riforma la sentenza di primo grado;
– ridetermina il risarcimento da € 33.192,00 ad € 203.974,35;
– condanna la struttura sanitaria al pagamento delle spese legali del grado di appello.

