Risarcimento di € 30.680,81 – decuplicato, in Tribunale, l’importo risarcitorio offerto stragiudizialmente

Pedone investito fuori dalle strisce: risarcimento decuplicato per aggravamento di patologia preesistente

L’iniziale offerta risarcitoria dell’assicurazione, di appena 2.200 euro, è stata clamorosamente superata dalla decisione del Tribunale di Napoli, che ha liquidato un risarcimento di oltre 30.000 euro in favore di un pedone investito fuori dalle strisce.

Nella sua valutazione, il Tribunale ha accertato la piena responsabilità del conducente del veicolo investitore, richiamando il principio secondo cui un automobilista è tenuto a fare tutto il possibile per evitare l’investimento di un pedone. È stata ritenuta irrilevante, ai fini della responsabilità del conducente, la circostanza che l’attraversamento non avvenisse sulle strisce pedonali.

Un elemento cruciale nella decisione del giudice è stato il riconoscimento dell’aggravamento di una preesistente patologia cerebrale del pedone a causa delle lesioni riportate nell’incidente. Pur trattandosi di lesioni fisiche non gravi, queste hanno avuto un impatto significativo sulla condizione di salute preesistente della vittima.

Applicando il principio della personalizzazione del danno, il Tribunale ha quindi decuplicato l’importo del risarcimento, evidenziando come la valutazione del danno debba tener conto delle specifiche condizioni di salute del danneggiato e delle ripercussioni che le lesioni, pur lievi, possono avere su un quadro clinico già compromesso.

Segue il riepilogo della sentenza a cura dell’Avv. Vincenzo Liguori:

Trib. Napoli 22/10/2024 n. 8952/2024 – incidente stradale – investimento del pedone che attraversava fuori dalle strisce pedonali – decuplicato risarcimento rispetto all’offerta stragiudiziale – personalizzazione del danno in presenza di patologie pregresse in rapporto di concorrenza menomativa con le lesioni subite nel sinistro.

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il danneggiato conveniva in giudizio, innanzi all’intestato Tribunale, il proprietario-conducente investitore e la rispettiva compagnia assicurativa per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni dallo stesso subiti a seguito dell’incidente verificatosi ad un incrocio, allorquando lo stesso, nel mentre attraversava la strada quale pedone, veniva investito dall’autovettura, rovinando così al suolo e riportando lesioni personali non gravi, consistenti in una contusione di grado moderato alla spalla con lievi ripercussioni funzionali, che però aggravavano, in modo più che lieve, lo stato patologico pregresso del leso, consistente in una patologia cerebrale che determinava già un ridotto reclutamento muscolare a quel livello.

Nella prodromica fase di trattative stragiudiziali, la compagnia assicurativa offriva al danneggiato la riduttiva somma di 2.200 euro, assumendo che:

–  con riguardo alla dinamica, il pedone avesse colpevolmente contribuito alla causazione del sinistro per aver imprudentemente attraversato al di fuori delle strisce pedonali (con conseguente attribuzione di un concorso di colpa a carico del danneggiato);

– con riguardo ai danni risarcibili, le menomazioni fossero di lievissima entità, a nulla rilevando la circostanza che lo stato patologico pregresso del leso fosse stato concretamente aggravato (in modo più che lieve) dalle lievi lesioni subite nel sinistro.

Il Tribunale di Napoli, all’esito dell’istruttoria, con riguardo alla dinamica del sinistro ed al presunto concorso colposo del danneggiato, ha accolto le tesi del danneggiato ed ha accertato che:

  • La fattispecie dedotta in giudizio va ricondotta nell’alveo dell’art. 2054 c.c., commi 1° e 3°, secondo cui “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” e “Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”.
  • Trattasi di una fattispecie in cui vi è presunzione relativa di responsabilità in capo al conducente del veicolo a motore che può essere superata solo laddove quest’ultimo fornisca adeguata prova liberatoria. Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che “In caso di investimento pedonaleil conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l’evento; a tal fine, non è sufficiente l’accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibilema anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (cfr. Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. 9856 del 28/03/2022 (Rv. 664262 – 01).
  • La prova liberatoria non deve necessariamente essere data in modo diretto dal conducente-investitore, potendo risultare anche dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, non evitabile dal conducente, attese le circostanze del caso concreto e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza (cfr. ord. Cass n. 4551/2017, sent. Cass. n.14064/2010, n. 21249/2006, Cass. n. 9620/03).
  • In materia di sinistri stradali che coinvolgono veicoli e pedoni la Suprema Corte ha affermato che “L’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, primo comma, cod. civ., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, anche nel caso in cui il pedone – nell’atto di attraversare la strada in un punto privo di strisce pedonali – abbia omesso di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano ed abbia iniziato l’attraversamento distrattamentesussiste comunque una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove emerga che costui abbia tenuto una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5399 del 05/03/2013).
  • Sul punto, va anche evidenziato che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “in tema di sinistri stradali, il mero fatto che l’attore stesse attraversando la strada in assenza di strisce pedonalinon è sufficiente ad attribuirgli una responsabilità per il suo investimento, essendo necessario provare, a tal fine, che alla comparsa dell’auto il pedone non avesse ancora occupato la carreggiata per attraversarla” (cfr. da ultima Cass. civ., sez. VI, 28 agosto 2020 n. 17985).
  • L’art. 141 C.d.S. (codice della strada), nel regolare la velocità di circolazione degli autoveicoli, stabilisce, tra l’altro, che il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
  • Tutto ciò premesso, nel caso di specie la parte danneggiata ha compiutamente assolto all’onere probatorio che sulla stessa gravava, avendo dimostrato di essere stata vittima di un sinistro stradale la cui responsabilità è da attribuirsi alla colpa esclusiva del conducente del veicolo investitore.
  • Ebbene, alla luce di tutto quanto sin qui argomentato va riconosciuta l’esclusiva responsabilità del conducente del veicolo investitore nella causazione del sinistro oggetto di causa e per l’effetto, i convenuti, nella rispettiva qualità, sono tenuti in solido al risarcimento dei danni patiti dall’attore.

Il Tribunale di Napoli, con riguardo all’entità delle menomazoni del danneggiato, ha accolto le tesi del danneggiato ed ha riconosciuto che:

  • L’attore-danneggiato, già prima del sinistro per cui è causa, era portatore di preesistente invalidità in rapporto di concorrenza menomativa con le lesioni subite nel sinistro.
  • All’attore, invero, a causa del sinistro sono esitati postumi legati all’impegno articolare alla spalla sinistra caratterizzati da artralgia funzionale e deficit di forza contro resistenza, che vengono influenzati negativamente dalle condizioni cliniche preesistenti, in quanto è provato che la vittima fosse affetta da patologia cerebrale pregressa che determinava già di per sè uno scorretto reclutamento muscolare, peggiorato a causa del sinistro, influendo tali menomazioni (pregresse e aggravate dal sinistro) sul quadro clinico, determinandone il peggioramento.
  • Dunque, il quadro clinico della vittima, che già appariva compromesso da pregresse patologie, si è aggravato in conseguenza delle ulteriori lesioni subite a seguito del sinistro per cui è causa.
  • Il danneggiato, a causa del sinistro stradale occorsogli, ha patito conseguenze dannose che avevano reso più penosa la menomazione preesistente di cui era già portatore ed aveva correttamente richiesto che, ai fini del calcolo del danno risarcibile, venisse applicata una commisurata personalizzazione in aumento dell’importo risarcitorio, mediante la sottrazione tra i valori monetari dell’Invalidità complessiva (risultante dalla somma di quella pregressa e di quella maggiore causata dal sinistro) e di quella pregressa (che sarebbe comunque residuata anche in assenza del sinistro), così calcolando il danno differenziale risarcibile ed attribuibile alle condotte illecite del danneggiante;
  • La liquidazione, infatti, in caso di danno alla salute patito da persona già portatrice di postumi è pari alla differenza tra le conseguenze complessivamente patite dalla vittima (i postumi complessivi) e le più lievi conseguenze dannose che avrebbe comunque patito a causa della sua patologia pregressa, se l’illecito non si fosse verificato.
  • Pertanto, sebbene possa ascriversi al responsabile la sola percentuale di Invalidità permanente relativa all’aggravamento della situazione preesistente (cd. danno differenziale) – e non possa, ovviamente, di converso, attribuirsi al danneggiante l’intero danno patito dal leso (nel quale è ricompresa la quota di menomazione pregressa che prescinde dal sinistro) -, ciò deve tuttavia avvenire, in termini di liquidazione monetaria del risarcimento, avendo riguardo alle peculiari ripercussioni patite dallo specifico danneggiato (già menomato) rispetto ad un soggetto completamente “sano” al momento dell’evento, adattando di conseguenza il valore monetario dell’importo risarcitorio a tali descritti criteri di personalizzazione del c.d. danno differenziale (cfr. Cass. n. 514/2020 e Cass. n. 28986 dell’11/11/2019).

Pertanto, in conclusione, la compagnia assicurativa, a fronte dell’offerta stragiudiziale di € 2.200 formulata ante causam, è stata infine condannata a pagare il più elevato complessivo importo di € 30.680,81, di cui € 23.743,83 a titolo di risarcimento ed € 6.936,99 a titolo di spese legali.

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