Risarcimento di € 1.277.392,74 per lesioni mortali al nascituro e suo decesso

Morte del neonato per errore medico: ginecologo condannato in appello

La Corte d’Appello di Napoli ha riconosciuto la responsabilità di un ginecologo per la morte di un neonato durante il parto, ribaltando la decisione di primo grado. La Corte ha accolto le tesi dei familiari, respingendo i ricorsi della struttura sanitaria e del ginecologo.

Nonostante due perizie medico-legali (una penale e una disposta dalla stessa Corte d’Appello) avessero escluso la colpa del ginecologo, la Corte d’Appello ha ritenuto provata la sua responsabilità per diverse negligenze: somministrazione di ossitocina in quantità non precisata nella cartella clinica, mancato monitoraggio adeguato delle condizioni del feto tramite tracciati cardiotocografici (eseguiti in modo inadeguato e discontinuo), e aver così provocato un grave insulto ipossico al nascituro.

La Corte d’Appello ha quindi liquidato un risarcimento complessivo di € 1.277.392,74 ai familiari della vittima, riconoscendo anche il danno non patrimoniale ai genitori per le sofferenze del neonato durante il periodo di sopravvivenza e il danno non patrimoniale ai nonni per la perdita del nipote, oltre al danno da ritardo nella liquidazione.

Segue il riepilogo della sentenza a cura dell’Avv. Vincenzo Liguori:

App. Napoli 17/4/2019 n. 2114: responsabilità de ginecologo e morte del nascituro.

Riconosciuto un risarcimento del danno di € 1.277.392,74 al padre, alla madre al germano ed ai tre nonni della vittima.

La Corte di Appello accoglie le tesi dei danneggiati, respinge gli appelli dei responsabili (struttura sanitaria e ginecologo) e:
– non prende in esame la C.T.U. medico legale espletata in sede penale che pur ha ritenuto il ginecologo esente da colpa;
– disattende il rinnovo della C.T.U. medico legale da essa disposto ed espletata da un collegio medico che pur ha ritenuto il ginecologo esente da colpa;
– conferma la responsabilità del ginecologo che ha prestato assistenza sia prima che durante il parto per aver:
a. somministrato alla partoriente ossitocina, al fine di indurre il parto, in quantità non annotata in cartella clinica;
b. inoculato il farmaco senza preoccuparsi di assicurare, mediante tracciati cardiotocografici, di verificare come evolvessero le condizioni del nascituro;
c. eseguito tracciati cardiotocografici in maniera inadeguata e discontinua proprio nelle ore del travaglio più vicine alla fase espulsiva, durante le quali maggiormente sarebbe stato importante constatare la salute del feto;
d. provocato con il suo comportamento il grave insulto ipossico subito dal nascituro.

La Corte di Appello, ancora, accoglie l’appello dei danneggiati e liquida:
– il danno non patrimoniale ai genitori della vittima per le gravi lesioni da quest’ultimo subite nel periodo di sopravvivenza (denegato dal giudice di primo grado);
– il danno non patrimoniale ai nonni anche non conviventi per il decesso della vittima (denegato dal giudice di primo grado);
– il danno da ritardo (denegato dal giudice di primo grado).

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