Risarcimento del danno di € 334.241,51 per la morte del lavoratore

Lavoratore muore cadendo da impalcatura: condanna per datore di lavoro e responsabile dei lavori

Il Tribunale di Roma ha stabilito che il datore di lavoro e il responsabile dei lavori sono colpevoli della morte di un lavoratore, caduto da un’impalcatura, e li ha condannati a pagare un risarcimento di oltre 334.000 euro agli eredi.

Il giudice ha considerato la precedente condanna penale del responsabile dei lavori, anche se il reato era prescritto. Inoltre, ha ritenuto che l’errore del lavoratore non fosse la causa principale dell’incidente.

Di conseguenza, il tribunale ha ordinato un risarcimento per la perdita del rapporto parentale, calcolato secondo le tabelle del Tribunale di Roma, e delle spese legali stragiudiziali sostenute, giudicando insufficiente la somma già versata dal datore di lavoro.

Segue il riepilogo della sentenza a cura dell’Avv. Vincenzo Liguori:

Trib. Roma 21/6/2021 n. 10813

Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi del datore di lavoro e del direttore dei lavori;
– ritiene che l’accertamento della penale responsabilità del direttore dei lavori per la morte del lavoratore caduto da un impalcatura e la sua condanna generica, in solido con il datore di lavoro responsabile civile, al risarcimento in favore delle costituite parti civili è vincolante per il giudice civile anche se successivamente il reato è stato dichiarato prescritto;
– ritiene che non sussiste il concorso colposo del lavoratore in quanto il suo comportamento colposo, ancorché autonomamente intrapreso, non è tale da integrare gli estremi del rischio elettivo e degrada a mera occasione del sinistro;
– ritiene insufficiente l’importo di € 75.000,00 liquidato in sede penale a titolo di provvisionale e pagato dal datore di lavoro responsabile civile;
– liquida:
► il danno da perdita del rapporto parentale sulla scorta delle vigenti tabelle di liquidazione del Tribunale di Roma;
► il danno emergente passato per la parcella stragiudiziale del difensore.

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