A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Roma 21/6/2021 n. 10813
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi del datore di lavoro e del direttore dei lavori;
– ritiene che l’accertamento della penale responsabilità del direttore dei lavori per la morte del lavoratore caduto da un impalcatura e la sua condanna generica, in solido con il datore di lavoro responsabile civile, al risarcimento in favore delle costituite parti civili è vincolante per il giudice civile anche se successivamente il reato è stato dichiarato prescritto;
– ritiene che non sussiste il concorso colposo del lavoratore in quanto il suo comportamento colposo, ancorché autonomamente intrapreso, non è tale da integrare gli estremi del rischio elettivo e degrada a mera occasione del sinistro;
– ritiene insufficiente l’importo di € 75.000,00 liquidato in sede penale a titolo di provvisionale e pagato dal datore di lavoro responsabile civile;
– liquida:
► il danno da perdita del rapporto parentale sulla scorta delle vigenti tabelle di liquidazione del Tribunale di Roma;
► il danno emergente passato per la parcella stragiudiziale del difensore.