Errore del ginecologo durante il parto: maxi-risarcimento per gravi danni al neonato
La Corte d’Appello di Bari ha confermato la responsabilità di un medico per i gravissimi danni permanenti riportati da una neonata a causa di negligenza durante il parto. Il ginecologo non seguì le corrette procedure mediche, causando lesioni cerebrali gravissime alla bambina. La Corte ha respinto il ricorso dell’ospedale e ha aumentato il risarcimento a oltre 4 milioni di euro per la bambina, i genitori e la sorella, riconoscendo il danno non patrimoniale, il mancato guadagno futuro e le spese mediche. La responsabilità del medico è stata ritenuta contrattuale, e le nuove leggi sulla responsabilità medica non sono state applicate al caso.
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Segue il riepilogo della sentenza a cura dell’Avv. Vincenzo Liguori:
App. Bari 9/9/2020 n. 1539. Responsabilità del ginecologo: risarcimento del danno di € 4.051.037,04 per una I.P. del 100%, di cui € 3.066.199 alla macrolesa con personalizzazione del risarcimento, € 844.385,60 ai genitori ed € 140.452,44 alla germana.
La Corte di Appello:
– rigetta l’appello principale della struttura sanitaria;
– accoglie le tesi ed i motivi di appello incidentale della macrolesa e dei suoi congiunti;
– conferma la sussistenza del nesso causale tra trattamento sanitario e danno subito dalla macrolesa al momento della nascita quale tetraparesi con atassia, disartria, ritardo psicomotorio e difficoltà relazionali da encefalopatia ipossico ischemica e sofferenza metabolica ipoglicemia neonatale;
– conferma la responsabilità del ginecologo che ha assistito la partoriente durante il parto per i danni subiti dalla macrolesa al momento della nascita per aver operato senza uniformarsi alle corrette pratiche sanitarie del caso ed alle Linee Guida;
– precisa che alcuna rilevanza assume il disposto dell’art. 3, comma 1, D.L. 13 settembre 2012 n. 158 (cd. Decreto Balduzzi) in quanto la natura della responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, pubblica o privata, non è cambiata ed è sempre contrattuale anche se fondata sul contatto sociale;
– precisa che alcuna rilevanza assume il disposto dell’art. 7 L. 8 marzo 2017 n. 24 (cd. Legge Gelli-Bianco) in quanto trattasi di norma non retroattiva;
– liquida alla macrolesa:
► il danno non patrimoniale mediante le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano e la massima personalizzazione del risarcimento;
► il danno da lucro cessante futuro;
► il danno emergente futuro;
– liquida ai congiunti della macrolesa:
► il danno non patrimoniale (morale) per le gravi lesioni subite dalla macrolesa mediante le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano;
► il danno emergente passato;
– liquida complessivamente alla macrolesa un importo circa tre volte maggiore rispetto a quello liquidato dal giudice di primo grado.