Grave incidente stradale: risarcimento di oltre 3,7 milioni per invalidità permanente
La Corte d’Appello di Napoli ha accolto il ricorso di un uomo gravemente ferito in un incidente stradale, riconoscendogli un risarcimento di oltre 3,7 milioni di euro per un’invalidità permanente del 91%. La Corte ha liquidato i danni non patrimoniali, le spese mediche passate e future, e la perdita di guadagni, oltre a un risarcimento per i genitori. L’importo finale è stato parzialmente ridotto per via di un concorso di colpa della vittima e di un’indennità già percepita. La Corte ha inoltre sottolineato che la compagnia assicurativa aveva presentato la polizza in giudizio in modo irregolare, precludendo sia alla parte la possibilità di utilizzarla come prova, sia al giudice di esaminarne i contenuti, inclusa la verifica del massimale.
Segue il riepilogo della sentenza a cura dell’Avv. Vincenzo Liguori:
App. Napoli 26/6/2018 n. 3165. Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 3.626.636,50 (cifra che, comprensiva degli interessi legali, ammonta a € 3.703.918,60), di cui € 3.198.527,06 al macroleso per una I.P. del 91% con personalizzazione del risarcimento, € 215.089,14 al padre ed € 213.020,30 alla madre, importi poi ridotti sia per l’indennità percepita dalla vittima a titolo di accompagnamento, sia per il suo concorso colposo.
La Corte di Appello accoglie i motivi di appello del leso e dei suoi congiunti che avevano visto rigettare in toto le loro domande e liquida:
– il danno non patrimoniale al macroleso;
– il danno emergente passato e futuro al macroleso;
– il danno da lucro cessante passato e futuro al macroleso;
– il danno non patrimoniale (morale) ai congiunti del macroleso per le gravi lesioni da quest’ultimo subite;
– le spese di consulenza tecnica di parte redatte ante iudicium.
La domanda dell’impresa di assicurazione di contenere la limitazione dell’obbligazione debitoria nei limiti del massimale di polizza è un’eccezione in senso improprio con la conseguenza che la questione del limite del massimale può essere rilevata anche d’ufficio dal Giudice.
L’irrituale produzione della polizza di assicurazione preclude:
– alla parte la possibilità di utilizzare il documento come fonte di prova;
– al Giudice di esaminarlo.