A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
App. Napoli del 3/3/2023 n. 938: responsabilità del chirurgo.
Paziente affetta da cisti ovarica endometriosica sinistra sottoposta ad intervento chirurgico di isteroscopia.
È responsabile il chirurgo per:
– non aver eseguito un intervento di resezione dell’intera lesione endometriosica ovarica per via laparoscopica, considerata dalla letteratura specialistica chirurgica il “gold standard” per il trattamento dell’endometrioma;
– aver eseguito una non condivisibile aspirazione sotto controllo ecografico della cisti ovarica che ha determinato un’importante reazione infiammatoria prima locale e poi ai circostanti tessuti limitrofi;
– aver provocato la complicanza flogistico-infettiva a carico dell’ovaio di sinistra che ha portato alla necessità di procedere ad un intervento più demolitivo di laparo-isterectomia totale con annessiectomia bilaterale e resezione di un tratto del colon discendente e del sigma.
L’inadempimento del medico e della struttura sanitaria privata porta come corollario la risoluzione del contratto di cura con obbligo restitutorio del compenso percepito per il contratto inadempiuto.
La Corte di Appello:
– Rigetta le tesi degli appellanti (medico e struttura sanitaria);
– Accoglie le tesi della danneggiata;
– Conferma la liquidazione risarcitoria riconosciuta in primo grado;
– Riconosce la liquidazione dei danni successivi alla sentenza di primo grado.