A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
App. Napoli 13/1/2023 n. 174: riformata la decisione di primo grado che aveva ritenuto inammissibile l’azione ex art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 esperita dal danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo su cui viaggiava in qualità di trasportato.
L’incidente avveniva tra un veicolo (rimasto non identificato) che tamponava da tergo il motociclo su cui viaggiava la danneggiata in qualità di passeggera.
La difesa della danneggiata ha evidenziato che la Corte Costituzionale ha chiarito che le norme contenute negli gli artt. 141, 143, 144, 148, 149, 150, D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), lette congiuntamente agli artt. 1917, 2043 e 2054 c.c., non precludono la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata delle stesse, nel senso cioè che esse si limitino a rafforzare la posizione del trasportato, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo vettore, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso.
Il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile l’azione ex art. 141 CdA nell’ipotesi in cui uno dei due veicoli coinvolti non risulti identificato.
La Corte di Appello ha invece condiviso le tesi della difesa della danneggiata (divenute oramai pacifiche all’indomani dell’intervento delle Sezioni Unite del 30/11/2022, n. 35318), seppur già espresse da precedenti orientamenti secondo cui, in tema di risarcimento del danno da incidente stradale, ed alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest’ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato.
Inoltre, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, in tema di risarcimento del danno da incidente stradale ed alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se l’incidente sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato.
Anche in questa ipotesi ricorre, infatti, quella duplicità degli enti assicurativi (quello del vettore e quello designato dal F.G.V.S.) che consente l’operatività del meccanismo di anticipazione/rivalsa delineato dall’art. 141 cod. ass. e, con esso, la possibilità di riconoscere tutela rafforzata al trasportato danneggiato.
La Corte di Appello, in riforma della decisione di primo grado:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi dell’impresa di assicurazione;
– ritiene applicabile la tutela privilegiata riconosciuta dall’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 al trasportato anche se il sinistro sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato;
– condanna l’impresa di assicurazione al pagamento in favore della danneggiata di tutti i danni subiti.