Quadruplicato, in Appello, l’importo risarcitorio riconosciuto in primo grado.

A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori

Risarcimento di € 145.694,87 per una invalidità differenziale del 6% con personalizzazione massima.

App. Napoli 5/7/2024 n. 3076 – responsabilità del chirurgo – ernia lombare – personalizzazione del risarcimento

Paziente affetto da Lombalgia da instabilità vertebrale L3-S1, trattata chirurgicamente con intervento di stabilizzazione dinamica mediante applicazione di sistema Dynesis L3/S1, all’esito del quale non conseguiva una perfetta guarigione, subendo un lieve peggioramento del suo stato di salute quantificano nella misura del 6% di danno biologico differenziale.

Nel corso del giudizio di primo grado era già stata accertata la responsabilità del chirurgo e dell’equipe medica per aver utilizzato delle viti difettose e inadeguate, mal posizionate e non correttamente impiantate in sede lombo-sacrale.
In particolare, in primo grado era emerso che l’operatore e l’équipe chirurgica, nel corso dell’intervento chirurgico, cagionavano al paziente, per un maldestro e colpevole errore intraoperatorio, la mobilizzazione e la dislocazione di una vite che andava ad occupare e danneggiare il forame sacrale destro lungo il decorso della radice della vertebra S1.

Il giudice di primo grado, in seguito a tale accertamento, aveva già riconosciuto e liquidato al danneggiato un risarcimento di € 26.967,00 il quale, però, non teneva conto né delle peculiari sofferenze, né delle eccezionali ripercussioni esistenziali e dinamico-relazionali patite dalla vittima in conseguenza delle lesioni e menomazioni cagionategli dai medici.

Il danneggiato, pertanto, proponeva appello avverso detta decisione, ritenendola ingiusta in punto quantum debeatur e lamentando che il Tribunale non avesse considerato tutte le peculiarità nocumentali relative al caso concreto, applicando dei criteri di liquidazione incongrui e troppo restrittivi (perché riferibili alla “media” delle conseguenze dannose “ordinarie/standard” prospettabili in casi consimili) e non adeguatamente rappresentativi di tutte le eccezionali ripercussioni dannose patite dal paziente nel caso concreto.

La Corte di Appello, accogliendo integralmente le doglianze del paziente-appellante, ha riconosciuto tutti i molteplici e peculiari aspetti di personalizzazione del danno, liquidando un importo risarcitorio quadruplo rispetto a quello già riconosciuto in primo grado.

La Corte di Appello, in riforma della decisione di primo grado:
– accoglie integralmente le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria e dell’operatore;
– condanna la struttura sanitaria e l’operatore al risarcimento dei maggiori danni subiti dal paziente;
– liquida in favore del danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale mediante il criterio correttivo del danno differenziale, personalizzandolo in ragione delle peculiarità del caso concreto.

Leggi sentenza