Anche un errore di terapia può dare diritto a un risarcimento, se ha causato un danno evitabile. La difficoltà, per chi lo subisce, è capire quando si è davanti a una semplice complicanza (un rischio intrinseco delle cure) e quando invece c’è un errore clinico o organizzativo giuridicamente rilevante.
Il messaggio chiave è semplice: non ogni reazione avversa è “sfortuna” o “colpa della malattia”. Se il farmaco era sbagliato, la dose era errata, l’interazione era prevedibile o mancavano controlli essenziali, può configurarsi responsabilità medica e quindi diritto al risarcimento.
Cos’è un errore di terapia
Per “errore di terapia” (o “errore farmacologico”) non si intende solo il caso eclatante del “farmaco sbagliato”. Si tratta, più in generale, di una gestione dei farmaci non conforme alle regole della buona pratica clinica, potenzialmente in grado di causare danno al paziente. Anche fonti di settore ricordano che l’errore medico può verificarsi in più fasi del processo terapeutico e che va distinto dalle reazioni avverse “intrinseche” al farmaco.
Gli errori più frequenti (e spesso sottovalutati) includono:
- errore di prescrizione: scelta del farmaco non indicata, prescrizione incompleta/ambigua, mancata considerazione di allergie, comorbidità o terapie in corso;
- errore di dosaggio: sovradosaggio o sottodosaggio (anche “di poco”, se clinicamente rilevante), frequenza errata, durata incongrua;
- farmaco non indicato o controindicato: prescrizione in presenza di condizioni che lo rendono rischioso o vietato;
- interazioni farmacologiche ignorate: mancata verifica di incompatibilità tra farmaci o con patologie del paziente;
- mancata sospensione di un farmaco pericoloso: non interrompere/aggiustare la terapia quando emergono segnali di tossicità o quando cambiano le condizioni cliniche;
- somministrazione errata: paziente sbagliato, via sbagliata (es. endovena invece che orale), tempi errati, mancata registrazione o doppia somministrazione.
Punto cruciale: non serve un errore grossolano. Anche una scelta terapeutica non coerente con linee guida, buone pratiche o regole di prudenza clinica può essere rilevante, soprattutto se il danno era prevedibile e prevenibile con controlli ragionevoli.
Errore del medico o responsabilità della struttura sanitaria?
Molti pazienti si bloccano su un pensiero: “Non so chi ha sbagliato: il medico, l’infermiere o l’ospedale”. In realtà, non è il paziente a dover “indovinare” il colpevole per iniziare a tutelarsi.
In Italia, la struttura sanitaria (pubblica o privata) può rispondere in via contrattuale anche per fatti colposi dei professionisti di cui si avvale, ai sensi dell’art. 7 della Legge 24/2017 (Gelli-Bianco), richiamando gli artt. 1218 e 1228 c.c. Questo significa, in concreto, che spesso il primo interlocutore “giuridico” del paziente è la struttura, non solo il singolo sanitario.
Responsabilità del medico o dell’infermiere
Il singolo professionista risponde quando la sua condotta (prescrizione, scelta terapeutica, somministrazione, monitoraggio e segnalazione di anomalie) non rispetta le regole di buona pratica e da quella condotta deriva un danno biologico. Sul piano civilistico, dopo la riforma, la posizione del sanitario “strutturato” è spesso inquadrata come extracontrattuale, con regole probatorie e prescrizione diverse rispetto alla struttura (tema che va valutato caso per caso).
Responsabilità della struttura sanitaria (anche per errori “organizzativi”)
La responsabilità della struttura non riguarda solo “mancanza di personale”. Più in generale, la struttura può essere chiamata a rispondere quando le sue scelte organizzative o l’assenza di procedure adeguate aumentano il rischio di errori terapeutici (o non li intercettano).
Esempi tipici:
- protocolli inadeguati o non applicati (prescrizioni poco chiare, catena di controllo debole);
- assenza di doppie verifiche su farmaci ad alto rischio;
- flussi informativi scadenti (terapie non registrate o non tracciate);
- carenze di supervisione in reparti critici.
La cronaca recente ha reso “visibile” proprio questo tipo di rischio: nel caso riportato dai media sul San Raffaele di Milano, si parla di criticità nella somministrazione e nella gestione dei farmaci in reparti delicati, con riferimento anche a profili organizzativi e di sicurezza.
Responsabilità concorrente
È possibile (e frequente) che ci sia responsabilità concorrente: ad esempio, un medico sbaglia una prescrizione, ma la struttura non ha un sistema ragionevole di controllo per intercettare errori evitabili; oppure un infermiere somministra in modo errato e l’organizzazione non prevede barriere minime (check, doppia firma, tracciabilità).
In sintesi, la responsabilità della struttura sanitaria non riguarda solo l’errore “personale” del medico o dell’infermiere: può estendersi anche agli errori terapeutici che trovano origine o concausa in carenze organizzative, procedurali o di controllo.
Quando l’errore di terapia è risarcibile
Perché un errore di terapia diventi risarcibile, di regola servono quattro “mattoni” (che poi verranno analizzati da consulenti medico-legali):
- esistenza dell’errore: una condotta non corretta rispetto a regole di prudenza, linee guida o buone pratiche;
- danno concreto: peggioramento, complicanza evitabile, invalidità, prolungamento ricovero, decesso;
- nesso causale: il danno deve essere conseguenza dell’errore (non basta che le cose siano andate male “dopo”);
- evitabilità del danno: se con una condotta corretta, ragionevolmente, il danno sarebbe stato evitato o ridotto.
Importante: non serve la “certezza assoluta” del paziente. Serve una valutazione medico-legale qualificata, che ricostruisca la catena clinica e la plausibilità causale. (Ed è normale che chi ha subito l’evento, all’inizio, abbia solo un sospetto fondato.)
Quali danni possono essere risarciti
“Risarcimento” non significa solo “rimborso spese”. In ambito sanitario, le voci tipiche possono includere:
- danno biologico temporaneo o permanente (lesione dell’integrità psico-fisica);
- aggravamento della patologia o peggioramento dello stato di salute;
- perdita di chance (perdita di possibilità di guarigione o di esito migliore);
- danno morale ed esistenziale (sofferenza, impatto sulla vita quotidiana e relazionale);
- decesso del paziente: risarcimento ai familiari per le voci riconosciute (es. danno da perdita del rapporto parentale).
La quantificazione concreta richiede sempre una perizia e, spesso, l’uso di tabelle (es. Tribunale di Milano/Roma; recentemente è stata discussa anche una Tabella Unica Nazionale per le macrolesioni).
Le prove: cosa serve per dimostrare l’errore
Molti pazienti pensano di dover dimostrare da soli ogni singolo errore, ma non è così. Non servono competenze mediche né ricostruzioni tecniche fatte in autonomia.
Il passaggio davvero decisivo è un altro: recuperare e conservare tutta la documentazione sanitaria. È su quei documenti che i professionisti incaricati — medico-legali e legali — potranno valutare se c’è stato un errore, se era evitabile e se da quell’errore è derivato un danno.
Di solito servono:
- cartella clinica completa (compresi diari, terapie, schede infermieristiche);
- prescrizioni e piani terapeutici (ordini di terapia, variazioni, sospensioni);
- esami e referti prima/dopo l’evento (per capire il peggioramento);
- eventuali segnalazioni interne, registri di somministrazione, tracciabilità del farmaco (se disponibili);
- linee guida/buone pratiche pertinenti (che un consulente userà come riferimento);
- consulenza medico-legale: è lo strumento che traduce i fatti clinici in valutazione di nesso causale, evitabilità e danno.
Errori di terapia e farmaci sbagliati: casi reali e contesto attuale
Gli errori di terapia non sono episodi “da film”. Quando emergono, spesso mostrano due cose: fragilità della filiera del farmaco e peso dell’organizzazione.
Le notizie di dicembre 2025 sul San Raffaele hanno riportato, come contesto informativo, segnalazioni su terapie gestite male, carenze operative e rischi elevati per i pazienti in reparti delicati, con conseguenze anche sul piano gestionale.
Parallelamente, fonti infermieristiche sottolineano come l’errore terapeutico sia un evento prevenibile, spesso legato a procedure, comunicazione, standardizzazione e controlli. Sul piano giudiziario, esistono casi in cui omissioni o errori di gestione terapeutica hanno portato al riconoscimento di responsabilità e risarcimento, ma con una regola costante: ogni caso va valutato singolarmente sulla base di documenti, perizia e nesso causale.
Cosa fare se sospetti un errore di terapia
Se ti riconosci in frasi come “forse è solo un effetto collaterale” o “con tutti i farmaci che prendo è normale”, fermati un attimo: minimizzare è umano, ma non sempre ti tutela.
I primi passi (lucidi, non allarmistici) sono:
- non ignorare segnali clinici anomali: se c’è un peggioramento improvviso, reazione insolita, confusione, svenimenti, sanguinamenti, alterazioni importanti, va segnalato subito e messo per iscritto (anche in pronto soccorso, se serve);
- richiedi e conserva tutta la documentazione sanitaria: cartella clinica, schede terapia, dimissioni, referti, elenco farmaci;
- evita il fai-da-te: non basta “cercare su internet” l’effetto collaterale; serve capire dose, tempi, interazioni, stato clinico e alternative;
- fai valutare il caso da professionisti: una consulenza legale con supporto medico-legale serve a capire rapidamente se ci sono gli elementi minimi di responsabilità e quali azioni intraprendere.
Sospettare un errore non significa accusare qualcuno. Significa tutelare salute e diritti, e capire se il danno era evitabile. L’errore di terapia non è sempre una fatalità. Anche i farmaci, se prescritti o somministrati male, o gestiti in modo organizzativamente fragile, possono diventare malasanità. Quando c’è un danno evitabile, il paziente (e, nei casi più gravi, i familiari) può avere diritti risarcitori.
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