ALTRE MATERIE TRATTATE

Sinistri Nautici

I rischi connessi alla navigazione sono noti a tutti.
I danni riportati dalle vittime di tale navigazione (proprietari, conducenti, trasportati, bagnanti) talvolta sono gravissimi e devastanti non solo per la vittima ma per l’intero nucleo familiare. Il danneggiato da tale navigazione ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno.
In caso di gravi menomazioni della vittima anche i suoi familiari hanno diritto ad ottenere il risarcimento del danno.
In caso di decesso della vittima i suoi familiari hanno diritto ad ottenere il risarcimento del danno per le lesioni e la perdita del congiunto.
La materia in Italia è regolamentata dal Codice delle Assicurazioni private (D.lgs. 7/9/2005 n. 209) che disciplina numerose tipologie di azioni esperibili dalle vittime nei confronti sia delle imprese di assicurazione, sia delle imprese gestionarie o debitrici.

Incidenti Aerei e Ferroviari

Responsabilità del Professionista

Figure professionali in cui ci imbattiamo quotidianamente come avvocati, commercialisti, notai, ingegneri, architetti, prestatori d’opera, ecc. possono commettere errori nell’espletamento dell’incarico ad essi conferito.

Tale errori, talvolta, sono in grado di causare un danno patrimoniale e/o non patrimoniale al cliente.

Il cliente danneggiato, pertanto, ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno.

L’affermazione della responsabilità del professionista implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile diverso e più favorevole esito dell’attività professionale che avrebbe dovuto essere posta in essere e diligentemente eseguita dal professionista.

Dunque il mero non corretto adempimento dell’attività professionale non è sufficiente per l’accoglimento della domanda del cliente insoddisfatto in quanto occorre verificare se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia effettivamente riconducibile alla condotta del professionista, se un danno vi sia stato e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo cliente/assistito avrebbe conseguito o meno il risultato sperato.

Inadempimento contrattuale

Le polizze contrattuali coprono solitamente l’inabilità temporanea, l’invalidità permanente e/o la morte causati dall’evento infortunistico, il quale va a identificarsi come quell’evento:
– Fortuito / Accidentale (imprevedibile ed inevitabile);
– Esterno (non rinvenibile all’interno dell’organismo, come ad esempio un infarto che, tendenzialmente, non è coperto);
– Violento ed al di sopra di una certa gravità (in quanto spesso è prevista una franchigia, ovvero un importo minimo che rimane a carico dell’assicurato: in altre parole il danno di entità inferiore alla franchigia pattuita rimane integralmente a carico dell’assicurato).

Tali polizze volontarie rispondono a svariate esigenze, tra cui quelle di garantire a sé stessi ed ai propri familiari una sicurezza economica in caso di decesso o di invalidità permanente, a fronte del pagamento di un premio da parte dell’assicurato.

Le polizze più diffuse sono quelle che solitamente tutelano da infortuni avvenuti durante:
– la circolazione stradale (infortunio del conducente, quale garanzia accessoria alla R.C. Auto);
– l’orario di lavoro (infortunio professionale, incluso l’infortunio in itinere, cioè avvenuto durante il tragitto da casa al luogo di lavoro e viceversa);
– il tempo libero o l’attività sportiva (infortuni extra-professionali);
– l’attività casalinga (infortunio domestico).

L’ente assicuratore, ad infortunio avvenuto, non sempre dà immediato riscontro alla comunicazione di sinistro dell’assicurato, rendendo talvolta complessa e facinorosa l’erogazione dell’importo contrattualmente pattuito e, talvolta, rifiutando espressamente l’erogazione sulla base di interpretazioni utilitaristiche delle condizioni di polizza.

Recupero crediti contro la Pubblica Amministrazione

Spesso vincere una causa non basta a veder effettivamente soddisfatto il proprio credito risarcitorio, soprattutto quando il debitore è un Ente Pubblico come un’A.S.L., una Struttura sanitaria pubblica, un Ministero, una Regione od un Comune.
Molti Enti pubblici, infatti, beneficiano di normative e procedure di favore che non consentono al cittadino di ottenere agevolmente quanto riconosciutogli in virtù di un titolo acquisito in precedenza, come una sentenza, un’ordinanza esecutiva, un lodo arbitrale od una transazione.
Secondo tali normative di favore, infatti, le Amministrazioni dello Stato e gli Enti Pubblici non-economici godono di un termine di 120 giorni – decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo – per completare l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali o dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva che li obbligano al pagamento di somme di denaro.
Nella prassi, tuttavia, gli Enti della P.A. non adempiono mai spontaneamente a quanto disposto in virtù del titolo esecutivo vantato dal cittadino, lasciando il danneggiato – pur titolare di una pronunzia e/o di un lodo favorevole – in balìa delle dimenticanze dello Stato, che il più delle volte resta anche impunìto.
Lo studio legale Liguori offre la propria assistenza nel recupero crediti verso gli Enti Pubblici, avendo maturato un’ampia esperienza negli insidiosi meandri delle esecuzioni contro le Pubbliche Amministrazioni.

Trust – Pianificazione e Protezione patrimoniale

Se dovessimo sintetizzare ciò che si intende per “Protezione Patrimoniale” potremmo riferirci a quella giusta Sinergia di strumenti giuridici finalizzata alla blindatura del patrimonio presente e dei redditi futuri.
La Protezione del Patrimonio di famiglie e imprese vede i suoi punti chiave nel Passaggio Generazionale e nell’Ottimizzazione Fiscale.
La consulenza patrimoniale prevede, come assoluta priorità, un attento ascolto delle esigenze del cliente ed una precisa comprensione dei suoi obiettivi.
La mission è quella di offrire soluzioni efficaci e immediate per aiutare famiglie e imprenditori a tutelare il loro patrimonio familiare ed aziendale da ogni avversità della vita, come l’aggressione da parte dei creditori, le pressioni dell’Agenzia delle Entrate, gli infortuni gravemente invalidanti o i decessi, i divorzi, le separazioni e molte altre situazioni impreviste che possono avere diretta incidenza sul Patrimonio aziendale o familiare.
L’impegno è quello di offrire una consulenza altamente personalizzata nel pieno rispetto delle normative vigenti, al fine di ottimizzare i risultati per i nostri assistiti.
Lo Studio si avvale solo di partner altamente specializzati in materia (ovvero di professionisti iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti, soci dell’Associazione Trust in Italia, soci dell’Associazione Difensori Tributari e Trustee Professionali), dotati di comprovate competenze negli strumenti per la Pianificazione e Protezione Patrimoniale (tra cui il Fondo Patrimoniale, l’Intestazione Fiduciaria, le Polizze, i Patti di Famiglia, gli Atti di Destinazione ai sensi dell’art. 2645 ter c.c., le Fondazioni, i Trust, la Legge “Dopo di Noi”, i Negozi di Affidamento Fiduciario, gli Istituti di Diritto Estero e le Holding italiane ed estere).

Proprietà intellettuale e Tutela dei diritti di privativa

I diritti di privativa costituiscono il principale strumento giuridico posto a tutela delle opere d’ingegno e delle creazioni intellettuali.
Le competenze, il know how, le skills, i marchi, i brevetti, i modelli, il design ed il diritto d’autore rappresentano asset necessari per affermarsi nel proprio mercato e/o settore di riferimento.
Tali asset immateriali sono suscettibili di apprezzamento economico ai fini della competitività e della concorrenza e la loro tutela viene rapportata alle relative condizioni di creazione, sviluppo, utilizzo e di operatività.
Si pensi allo “sforzo creativo” dietro una composizione musicale, un film, un libro, un modello di design, si pensi agli investimenti pubblicitari finalizzati ad affermare un marchio sul mercato o alle risorse impiegate nell’attività di ricerca e sviluppo per la creazione di un nuovo prodotto o per l’elaborazione di un procedimento tecnico-produttivo innovativo.
Presupposto realizzativo dei suddetti asset è quindi rappresentato dall’iniziativa intellettuale, organizzativa, creativa ed imprenditoriale del soggetto cui viene ricondotta causalmente la creazione, lo sviluppo e la circolazione di tali asset.
La disciplina delle privative industriali trae la sua principale fonte interna nel Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 10/2/2005 n. 30 e ss.mm.) mentre, per quanto riguarda il diritto d’autore, nella L. n. 633 del 1941, oltre a diverse fonti di rango sovranazionale (Regolamenti e Direttive dell’Unione Europea, Convenzioni e Trattati internazionali) che regolano le privative a livello europeo ed internazionale.
Le utilità riconducibili ai diritti di privativa sono protette mediante un generale diritto di esclusiva che l’ordinamento riconosce a chi abbia impiegato risorse ed investimenti ai fini della realizzazione di tale asset, riconoscendo altresì un ventaglio di ulteriori facoltà che può essere generalmente identificato come il diritto di opporsi a qualsiasi indebita interferenza, sfruttamento o appropriazione del proprio marchio o segno distintivo, della propria creazione o della propria opera d’ingegno.
Lo studio legale Liguori offre consulenza, assistenza e difesa in ambito nazionale ed internazionale nei confronti delle vittime di violazione della proprietà intellettuale, al fine di far valere i loro diritti orientandoli ed indirizzandoli nel complesso panorama normativo e giurisprudenziale.