Diritto processuale: la Suprema Corte di Cassazione, accogliendo il motivo di ricorso del danneggiato, ha affermato i seguenti principi di diritto assolutamente innovativi: una volta che la Cassazione riscontri il vizio della sentenza di primo grado, allora pronunciata dal Pretore, per difetto di integrità del contraddittorio e conseguentemente accolga il motivo di ricorso concernente il vizio della sentenza di secondo grado che, anziché fare applicazione dell’art. 354 c.p.c., decida nel merito e rimetta le parti davanti al giudice di primo grado che, essendo stato frattanto soppresso l’ufficio del Pretore, ha finito per coincidere con il Tribunale, già giudice d’appello e questi abbia deciso la causa come giudice del rinvio – ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., in relazione all’art. 354, comma 1, c.p.c., avverso la sua sentenza, emessa per la prima volta a contraddittorio integro, il rimedio esperibile è quello ordinario dell’appello.