Cass. 30/1/2015 n. 1769

Legge Pinto e durata irragionevole del processo: la Suprema Corte di Cassazione, rigettando tutti i motivi di ricorso del Ministero della Giustizia ed accogliendo le contestazioni dei danneggiati, ha affermato che:
– il difetto di legittimazione processuale del genitore, che agisca in giudizio in rappresentanza del figlio non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, qualora detto figlio manifesti in modo non equivoco la propria volontà di sanatoria;
– la Corte di merito ha correttamente condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese processuali in favore di ciascun danneggiato in applicazione del principio della soccombenza;
– in tema di spese giudiziali la valutazione di domande autonome e diverse formulate da più parti che abbiano agito in giudizio con un unico procuratore deve essere operata distintamente e non in maniera unitaria;
– il provvedimento di riunione lascia immutata l’autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni.

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