Disconoscimento di documento e diritto processuale: la Suprema Corte di Cassazione, accogliendo il motivo di ricorso del danneggiato, ha affermato i seguenti principi di diritto:
– qualora sia stato effettuato in primo grado il disconoscimento di conformità all’originale di un documento prodotto in copia, cui non sia seguita la produzione dell’originale, e ciò nonostante il giudice se ne sia avvalso a fini probatori, è onere della parte soccombente che intenda contestare questa utilizzazione, ribadire espressamente l’eccezione di disconoscimento, mediante un’impugnazione specifica e determinata che esprima sia la volontà di negare la conformità all’originale delle copie prodotte dalla controparte sia la critica al giudice che se ne sia avvalso malgrado il disconoscimento, senza che possa considerarsi sufficiente la generica affermazione dell’inesistenza dei documenti, o degli atti di cui essi sono rappresentativi;
– riproposta l’eccezione di prescrizione da parte del debitore soccombente in primo grado mediante specifico motivo di appello (e non anche l’eccezione di disconoscimento dei documenti) il giudice di secondo grado deve tener conto dei documenti prodotti in copia dall’originario attore a sostegno della contro-eccezione di interruzione della prescrizione, senza che possa più avere rilevanza il disconoscimento della loro conformità all’originale disatteso dal primo giudice, in quanto non fatto oggetto di specifico motivo di impugnazione.