Cass. 29/10/2018 n. 27351

Legge Pinto e durata irragionevole dei processi: la Suprema Corte di Cassazione accoglie il motivo di ricorso del danneggiato, respinge le tesi del Ministero della Giustizia e afferma che in caso di correzione di un errore materiale della sentenza del giudizio presupposto:
– il processo deve ritenersi concluso alla data del provvedimento di correzione se la precedente sentenza corretta era ineseguibile e vi sia continuità tra giudizio di cognizione e procedura di correzione;
– il termine per il deposito del ricorso ex art. 3 L. 24/3/2001 n. 89 decorrere dalla data del provvedimento di correzione;
– nel computo di durata complessiva del processo va incluso anche il tempo occorso per ottenere, con distinta procedura, la correzione di errore materiale della sentenza.

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