Danni al trasportato: risarcimento del danno di € 7.558,86 per una I.P. del 4%.
Art. 141 Codice delle assicurazioni:
• tutela rafforzata per il trasportato;
• norma applicabile a tutti i giudizi introdotti dopo la sua entrata in vigore (a decorrere dal dì 1/1/2006) a nulla rilevando che il sinistro si sia verificato prima di tale data.