Circolazione stradale e danni: la Suprema Corte di Cassazione, accogliendo tutti i motivi di ricorso del danneggiato, ha affermato che:
– il c.detto danno da sosta tecnica, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza d’una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato; l’autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione) ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore;
– al danneggiato spetta il risarcimento del danno da ritardo, inteso come danno da lucro cessante per il mancato pagamento delle somme dovute e liquidate a titolo di risarcimento del danno.