Responsabilità medica e sanitaria e competenza per territorio: la Suprema Corte di Cassazione accoglie le tesi ed il ricorso del danneggiato e:
– afferma che l’eccezione di incompetenza per territorio, in presenza dell’astratta applicabilità alla controversia di più fori concorrenti – come, nelle cause relative a diritti di obbligazione, quelli di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. – deve necessariamente estrinsecarsi nell’indicazione di tutti i giudici eventualmente diversi che secondo tali criteri sarebbero competenti;
– dichiara la competenza per territorio del Tribunale in precedenza adito, quale giudice di primo grado, in quanto l’eccezione di incompetenza per territorio è stata sollevata dalla struttura sanitaria in maniera incompleta.