Cass. 14/3/2017 n. 6478

Spese di lite e poteri del giudice: la Suprema Corte di Cassazione accoglie il motivo di ricorso del danneggiato avverso sentenza che, pur accogliendo il suo appello, aveva compensato integralmente le spese del grado di giudizio e afferma che:
– nei giudizi soggetti alla disciplina dell’art. 92, comma 2, c.p.c., come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), l. n. 263 del 2005, ove non sussista reciproca soccombenza, è legittima la compensazione delle spese processuali se concorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione;
– la motivazione del giudice di merito è generica e criptica ed inidonea a dar conto delle effettive ragioni della decisione.

Leggi sentenza