Legge Pinto e durata irragionevole del processo: la Suprema Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso della danneggiata che aveva visto respingere il suo ricorso e la sua opposizione, ha affermato che l’art. 2, comma 2-ter, della legge 24 marzo 2001 n. 89, secondo cui si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni, costituisce norma di chiusura che implica una valutazione complessiva del giudizio articolato nei tre gradi e non opera, perciò, con riguardo ai processi che si esauriscono in unico grado.
La Suprema Corte di Cassazione ha richiamato, quale suo precedente, il leading case ottenuto dall’avv. Michele Liguori (Cass. 6/11/2014 n. 23745).