Giudizio di cassazione e successione a titolo particolare nel diritto controverso: la Suprema Corte di Cassazione, accogliendo l’eccezione dei danneggiati e le loro tesi difensive, ha dichiarato la tardività ed inammissibilità del ricorso per cassazione dell’impresa di assicurazione ed ha affermato i seguenti principi di diritto:
– il trasferimento dell’azienda o di un ramo d’azienda configura una successione a titolo particolare nei rapporti preesistenti il che, sul piano processuale, determina, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., la prosecuzione del processo in corso tra le parti originarie;
– il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato a proporre impugnazione avverso la sentenza sfavorevole al cedente-dante causa;
– questo comporta che la notifica della sentenza perfezionata al successore a titolo particolare presso la sua sede legale vale a far decorrere il termine breve per l’impugnazione anche se il cedente era costituito nel precedente grado di giudizio.