Legge Pinto e durata irragionevole del processo: risarcimento del danno di € 6.250,00.
La Corte di Appello, accogliendo l’opposizione del danneggiato che aveva visto respingere il suo ricorso, ha affermato che se al giudizio presupposto abbiano partecipato ab origine i genitori di un minore (quali suoi rappresentanti legali), ai fini della determinazione dell’indennizzo occorre tener conto del periodo decorso fino al raggiungimento della maggiore età e di quello relativo alla protrazione del giudizio nell’ambito della medesima fase processuale in cui i genitori siano rimasti costituiti per effetto dell’ultrattività della rappresentanza processuale, impregiudicato il diritto del rappresentato ad intervenire, nell’ambito della stessa fase, con la costituzione volontaria in conseguenza del raggiungimento della maggiore età.