Legge Pinto e durata irragionevole del processo: risarcimento del danno di € 1.350,00.
La Corte di Appello, accogliendo l’opposizione del danneggiato che aveva visto respingere il suo ricorso, ha affermato che l’art. 2, comma 2 ter, della legge 24 marzo 2001 n. 89, secondo cui si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni, costituisce norma di chiusura che implica una valutazione complessiva del giudizio articolato nei tre gradi e non opera, perciò, con riguardo ai processi che si esauriscono in unico grado.