App. Napoli 3/3/2016 n. 880

Sinistro mortale: risarcimento del danno di € 1.146.342,73 alla convivente more uxorio, al figlio, ai genitori ed ai germani della vittima.

Liquidati:
– il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale anche alla convivente more uxorio;
– il danno patrimoniale per i perduti contributi alla convivente more uxorio e al figlio;
– la parcella penale e stragiudiziale del difensore per l’attività svolta in tali fasi.

La domanda dell’impresa di assicurazione di contenere la limitazione dell’obbligazione debitoria nei limiti del massimale di polizza è un’eccezione in senso proprio o stretto che, come tale, va ritualmente e tempestivamente proposta nel giudizio di primo grado e non può essere proposta per la prima volta in appello.

La mera produzione della polizza di assicurazione non è né deduzione di esistenza del massimale, né allegazione del suo ammontare.

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