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App. Napoli 17/4/2019 n. 2114

App. Napoli 17/4/2019 n. 2114

da Studio Legale Liguori & Liguori / mercoledì, 17 Aprile 2019 / Pubblicato il Appello, Danni ai congiunti della vittima, Danni da morte, Danno da ritardo, Macro risarcimento danni, Malasanità, Maxi risarcimento danni record, Maxi risarcimento danni record TOP, News Legali, Parto, Responsabilità del ginecologo, Responsabilità medica e sanitaria, Risarcimento danni

Responsabilità del ginecologo, lesioni al nascituro e morte: risarcimento del danno di € 1.227.844,94, di cui € 498.521,45 al padre, € 498.521,45 alla madre, € 145.627,01 al germano ed € 85.305,10 ai tre nonni della vittima (€ 28.435,03 cadauno).

La Corte di Appello accoglie le tesi dei danneggiati, respinge gli appelli dei responsabili (struttura sanitaria e ginecologo) e:
– non prende in esame la C.T.U. medico legale espletata in sede penale che pur ha ritenuto il ginecologo esente da colpa;
– disattende il rinnovo della C.T.U. medico legale da essa disposto ed espletata da un collegio medico che pur ha ritenuto il ginecologo esente da colpa;
– conferma la responsabilità del ginecologo che ha prestato assistenza sia prima che durante il parto per aver:
a. somministrato alla partoriente ossitocina, al fine di indurre il parto, in quantità non annotata in cartella clinica;
b. inoculato il farmaco senza preoccuparsi di assicurare, mediante tracciati cardiotocografici, di verificare come evolvessero le condizioni del nascituro;
c. eseguito tracciati cardiotocografici in maniera inadeguata e discontinua proprio nelle ore del travaglio più vicine alla fase espulsiva, durante le quali maggiormente sarebbe stato importante constatare la salute del feto;
d. provocato con il suo comportamento il grave insulto ipossico subito dal nascituro.

La Corte di Appello, ancora, accoglie l’appello dei danneggiati e liquida:
– il danno non patrimoniale ai genitori della vittima per le gravi lesioni da quest’ultimo subite nel periodo di sopravvivenza (denegato dal giudice di primo grado);
– il danno non patrimoniale ai nonni anche non conviventi per il decesso della vittima (denegato dal giudice di primo grado);
– il danno da ritardo (denegato dal giudice di primo grado).

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