28/2/2017 – D.D.L. Gelli è legge

Vincenzo e Michele Liguori si complimentano con l’Onorevole Federico Gelli per la definitiva approvazione del d.d.l. che porta il suo nome.


È stato approvato in via definitiva dall’Assemblea di Montecitorio, dopo lunghe discussioni parlamentari, il disegno di legge recante “disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, con 255 voti favorevoli, 113 contrari e 22 astenuti.
La ratio del provvedimento, che da oggi chiamiamo “Legge Gelli”, è quella di ricreare un nuovo equilibrio nel rapporto tra medico e paziente, puntando a risolvere le medesime problematiche che il legislatore voleva estinguere con il precedente Decreto Balduzzi, ovvero arginare il fenomeno della “medicina difensiva” e deflazionare il contenzioso giudiziario connesso alla responsabilità da medical malpractice, che ha comportato un innalzamento dei premi assicurativi ed una maggiore difficoltà nel reperire sul mercato coperture assicurative adeguate alla specificità del rischio sanitario.
Analizziamo brevemente le principali novità del testo attualmente licenziato dalla Camera:

Equiparazione delle varie figure professionali
Il nuovo testo di Legge equipara le strutture sanitarie a quelle sociosanitarie, pubbliche e private.
Equipara, inoltre, in un’unica definizione, quale quella dell’esercente la professione sanitaria, tutte le figure professionali ad essa riferibili (medico, infermiere, ostetrica, assistente sanitario e figure affini).

Più controllo, prevenzione e trasparenza
Regioni e Province autonome possono affidare all’Ufficio del difensore civico la funzione di Garante del diritto alla salute, il quale può essere adito gratuitamente dai destinatari di prestazioni sanitarie per la segnalazione, anche anonima, di disfunzioni nel sistema dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria.
Viene istituito, in ogni Regione, un Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente che raccoglie i dati regionali sul contenzioso e li trasmette annualmente all’Osservatorio Nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità al fine di prevenire e gestire il rischio sanitario e di monitorare le buone pratiche per la sicurezza delle cure nonché per promuovere la formazione e aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie.
L’Osservatorio, nell’esercizio delle sue funzioni, si avvale del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (Simes).
La direzione sanitaria delle strutture sanitarie è inoltre tenuta a fornire la documentazione sanitaria disponibile al paziente che ne faccia richiesta, entro sette giorni dalla stessa, in conformità con la disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.
Le eventuali integrazioni di documentazione devono essere fornite entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della richiesta.
Infine le medesime strutture sanitarie pubbliche e private devono rendere disponibili al pubblico, mediante la pubblicazione sul proprio sito Internet, i dati relativi ai risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio.

Il ruolo cogente delle linee guida
Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie, devono attenersi, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi dell’art. 5, 3° co. del nuovo testo di legge.
Le linee guida verranno stilate da Società Scientifiche e da Istituti di Ricerca accreditati presso il Ministero della Salute, con l’ulteriore garanzia della “bollinatura” dell’Istituto superiore di Sanità, che le inserirà e pubblicherà nel Sistema nazionale per le linee guida (Snlg).

Responsabilità penale “affievolita”
Viene introdotto l’art. 590 sexies all’interno del codice penale, il quale prevede che qualora i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose siano commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste in caso di condotta negligente o imprudente del medico.
Invece, nell’ipotesi in cui l’evento si sia verificato a causa di imperizia da parte del sanitario, la punibilità è esclusa, purché risultino rispettate le linee guida (o, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali), sempre che le stesse risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
E’ stato abrogato espressamente l’articolo 3, comma 1, D.L. n. 158/2012 (Decreto Balduzzi) che fino ad oggi ha disciplinato la materia.

Doppio binario per la responsabilità civile
Nulla cambia rispetto al passato per quanto riguarda la responsabilità delle strutture sanitarie (sia pubbliche che private), le quali rispondono in ogni caso ex art. 1218 e 1228 c.c. (regime della responsabilità contrattuale per fatto proprio e degli ausiliari).
Per i medici, invece, sia che essi svolgano le proprie prestazioni come dipendenti presso le strutture sanitarie pubbliche/private, sia che svolgano la loro opera in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, nonché attraverso la c.d. telemedicina, il regime di responsabilità ai sensi del quale rispondono è, per espressa previsione normativa, quello ex art. 2043 c.c. (regime della responsabilità extracontrattuale).
Unica eccezione (e questo non rappresenta certo una novità) si ha nel caso in cui l’esercente la professione sanitaria abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente (in tal caso il medico risponde ex art. 1218 c.c.).
La liquidazione del danno avviene sulla base delle tabelle ex art. 138 e 139 D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private).
Tali norme sono state dichiarate espressamente imperative e, perciò, inderogabili.

Tentativo obbligatorio di conciliazione
Viene istituito un meccanismo finalizzato a ridurre il contenzioso per i procedimenti di risarcimento da responsabilità sanitaria mediante un tentativo obbligatorio di conciliazione da espletare attraverso una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art 696 bis c.p.c..
La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva è obbligatoria per tutte le parti (comprese le imprese di assicurazione).
La domanda giudiziale diviene, pertanto, procedibile, solo se la conciliazione non riesce o il relativo procedimento non si conclude entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del relativo ricorso.
La mancata partecipazione delle parti al suddetto procedimento obbliga il giudice a condannarle, con il provvedimento che definisce il giudizio, al pagamento delle spese di consulenza e di lite, a prescindere dall’esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria determinata equitativamente in favore della parte che è comparsa alla conciliazione: questa previsione rappresenta, inoltre, una espressa tipizzazione del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
Viene fatta salva, in alternativa al ricorso ex art. 696 bis c.p.c., la possibilità di esperire il procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1 bis, D.lgs. n. 28/2010.

Limiti all’azione di rivalsa
L’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del medico può essere esercitata soltanto qualora venga accertato che, nell’esecuzione della sua prestazione, il sanitario abbia causato un danno al paziente con dolo o, quantomeno, con colpa grave.
Viene confermata la competenza della Corte dei Conti per le azioni di rivalsa.
Viene stabilito il tetto massimo della rivalsa pari al triplo dell’importo della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguito dal medico, al fine di agevolare la stipula di polizze assicurative a prezzi calmierati.

Obbligo di assicurazione per tutti e legittimità della clausola Claims made pura
Viene confermato l’obbligo di assicurazione, sia per le aziende del servizio sanitario nazionale sia per strutture ed enti privati, per la R.C. verso terzi e per la R.C. verso prestatori d’opera, anche per danni cagionati dal personale operante presso dette strutture.
Il nuovo testo di legge, definendo i limiti di operatività temporale delle garanzie assicurative, stabilisce che le compagnie devono prevedere un’operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all’impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza.
Inoltre in caso di cessazione definitiva dell’attività professionale deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura (e, quindi, di efficacia della polizza), periodo nel quale è incluso quello, già menzionato, di retroattività della copertura.
Detta ultrattività è estesa anche agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta.
Con un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero della Salute saranno individuati i criteri, i requisiti minimi e le garanzie per le polizze assicurative.

Azione diretta del danneggiato
Viene introdotta, come ragionevole corollario dell’obbligo di assicurazione di cui al paragrafo precedente (così come accaduto in passato anche in ambito di R.C. da circolazione stradale e da attività venatoria) un’importantissima novità nel sistema del contenzioso in ambito sanitario: la previsione per il danneggiato dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione della struttura sanitaria e del medico.
Si prevede, inoltre:
– l’inopponibilità al danneggiato, per l’intero massimale di polizza, di eccezioni contrattuali diverse da quelle stabilite dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di cui all’articolo 10, comma 6 della Legge Gelli, che individuerà i requisiti minimi delle polizze assicurative;
– che l’impresa di assicurazione ha diritto di rivalsa verso l’assicurato nel rispetto dei requisiti minimi delle polizze assicurative, non derogabili contrattualmente, previsti dal citato decreto del Ministro dello Sviluppo Economico;
– il litisconsorzio necessario del medico o della struttura sanitaria in caso di azioni di risarcimento promosse direttamente dai danneggiati nei confronti, rispettivamente, delle imprese assicurative del medico o della struttura sanitaria;
– che la durata del termine di prescrizione dell’azione diretta sia pari a quello dell’azione esperita contro la struttura sanitaria o contro l’esercente la professione sanitaria (quindi, salvo casi particolari, rispettivamente dieci e cinque anni).
L’applicazione di detta disciplina dell’azione diretta decorrerà a partire dall’entrata in vigore del citato decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (con cui verranno, come si è detto, determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative).

Obbligo di comunicazione al sanitario del giudizio basato sulla sua responsabilità
Sia le strutture sanitarie che le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare all’esercente la professione sanitaria l’instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato ed anche il mero avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato (comunicazione, quest’ultima, che deve recare l’invito per il sanitario a prendervi parte), mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L’omissione, la tardività o l’incompletezza di dette comunicazioni preclude l’ammissibilità delle future azioni di rivalsa della struttura o dell’impresa di assicurazione nei confronti del medico.

Il Fondo di garanzia per i danneggiati
Viene istituito altresì, presso la Consap, un Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria, con lo scopo di risarcire i danni cagionati da responsabilità sanitaria nelle ipotesi in cui gli importi liquidati a titolo di risarcimento eccedano i massimali previsti dai contratti stipulati dalla struttura sanitaria o dall’esercente la professione sanitaria con la propria impresa di assicurazione, oppure quando la struttura o il medico siano assicurati presso un’impresa che al momento del sinistro sia in stato di insolvenza o di liquidazione coatta ed in altre ipotesi.
Le imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni da responsabilità sanitaria devono versare annualmente alla Consap, per finanziare il suddetto Fondo di garanzia, un contributo consistente in una percentuale del premio incassato per ogni contratto.

Nomina di consulenti tecnici e periti
Vengono rafforzate le procedure di verifica delle competenze e resi trasparenti i possibili conflitti d’interesse dei consulenti tecnici (in sede civile) e dei periti (in sede penale), rendendo di fatto disponibili al giudice tutti gli albi presenti a livello nazionale, i quali dovranno essere aggiornati ogni cinque anni.
E’ previsto, in particolare, che la consulenza e la perizia vengano dal Giudice affidate ad un collegio costituito da un medico legale e da uno o più specialisti aventi specifica e pratica conoscenza di quanto volta per volta oggetto del caso concreto.

p. Avv. Vincenzo Liguori

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