Trib. Napoli 25/10/2021 n. 8727
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi dell’impresa di assicurazione;
– ritiene che l’esclusiva responsabilità del sinistro vada attribuita al conducente del veicolo tamponante, non operando, in ipotesi di collisione con il veicolo che precede, la presunzione di cui all’art. 2054, comma 2, c.c.;
– condanna l’impresa di assicurazione ed il responsabile civile:
► al pagamento in favore del danneggiato del danno emergente passato e futuro (per le spese di cura sostenute e da sostenersi);
► al pagamento in favore del danneggiato del danno non patrimoniale (comprensivo del danno morale e dell’aumento in percentuale a titolo di personalizzazione del risarcimento) sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano 2021;
► al pagamento dei danni riportati al motoveicolo.