Trib. Torre Annunziata 8/10/2021 n. 1975
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi dell’impresa di assicurazione;
– ritiene che l’esclusiva responsabilità del sinistro va attribuita al conducente del veicolo che opera manovra di retromarcia ed investe il pedone in un tratto di strada privo di marciapiede;
– condanna l’impresa di assicurazione ed il responsabile al pagamento in favore del danneggiato del danno non patrimoniale (comprensivo del danno danno morale) sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano.