Cass. 13/7/2021 n. 19989

Sinistro stradale: confermata la liquidazione di € 3.626.636,50, di cui € 3.198.527,06 al macroleso per una I.P. del 91% con personalizzazione del risarcimento, € 215.089,14 al padre ed € 213.020,30 alla madre, importi poi ridotti nel precedente giudizio di merito sia per l’indennità percepita dalla vittima a titolo di accompagnamento, sia per il suo concorso colposo.

La Suprema Corte di Cassazione:
– rigetta le tesi ed il ricorso per cassazione dell’impresa di assicurazione;
– accoglie le tesi del macroleso e dei suoi congiunti e:
► dichiara inammissibile ed infondato il primo motivo di ricorso fondato sulla violazione della fidefacenza degli accertamenti oggettivi effettuati dai verbalizzanti giunti nell’immediatezza dei fatti;
► dichiara infondato il secondo motivo di ricorso – fondato sull’erronea applicazione di norme in materia di ripartizione dell’onere della prova in relazione al massimale di polizza – in quanto nella controversia tra l’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli ed il terzo danneggiato l’onere di provare la misura del massimale assicurato grava sul primo;
► dichiara inammissibile ed infondato il terzo motivo di ricorso fondato sull’erronea quantificazione del risarcimento sulla scorta della valutazione espressa dal C.T.U. nella misura del 91% di I.P.;
► dichiara infondato il quarto motivo di ricorso fondato sull’erronea liquidazione delle spese del giudizio di primo e secondo grado.

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