Difesa del medico, assicurazione e spese di lite di resistenza: la Suprema Corte di Cassazione accoglie il motivo di ricorso del medico assicurato ed afferma i seguenti principi di diritto:
– la persona che abbia stipulato un’assicurazione contro i rischi della responsabilità civile, se convenuta in giudizio dal terzo danneggiato, ha diritto alla rifusione da parte del proprio assicuratore delle spese sostenute per contrastare la pretesa attorea;
– tale diritto sussiste sia nel caso in cui la domanda di garanzia venga accolta, sia nel caso in cui resti assorbita.