Cass. 19/2/2021 n. 4533

Legge Pinto e durata irragionevole del processo: la Suprema Corte di Cassazione accoglie gli ultimi quattro motivi di ricorso del danneggiato, respinge le tesi del Ministero della Giustizia ed afferma i seguenti principi di diritto (l’ultimo assolutamente innovativo):
– la Corte di Appello ha errato a compensare le spese di lite del procedimento di opposizione per il ritardo della produzione degli atti integrativi richiesti senza prendere in esame lo specifico motivo di opposizione con cui il danneggiato aveva lamentato la non necessarietà ed indispensabilità di tale documentazione;
– la Corte di Appello ha errato a compensare le spese di lite del procedimento di opposizione per il ritardo della produzione degli atti integrativi richiesti senza prendere in esame lo specifico motivo di opposizione con cui il danneggiato aveva lamentato la genericità della richiesta priva dell’indicazione espressa degli atti mancanti e rilevanti per la decisione;
– la Corte di Appello ha errato a compensare le spese di lite del procedimento di opposizione per il ritardo della produzione degli atti integrativi richiesti in quanto la stessa ammissibilità della documentazione nella fase di opposizione rende evidente che la mancata integrazione della stessa nella fase monitoria non è motivo sufficiente ad integrare un’ipotesi di gravità ed eccezionalità tale da giustificare la compensazione delle spese.

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