Trib. Napoli 17/2/2021 n. 1541

Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 54.769,88, di cui € 52.536,38 per una I.P. del 13% ed € 2.233,50 per danno al motoveicolo, importo poi ridotto del 50% per il concorso colposo della vittima in ordine all’an debeatur.

Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi dell’impresa designata;
– rigetta l’eccezione di improponibilità della domanda per violazione degli artt. 143, 145, 148 e 283 lett. a) D.lgs. n. 209/2005 ed afferma che la condizione di proponibilità della domanda deve ritenersi rispettata, in linea generale, ogni qualvolta il danneggiato presenti una richiesta risarcitoria contenente gli elementi essenziali volti a consentire da parte dell’assicuratore una valutazione della richiesta, secondo un giudizio da svolgersi non già – formalisticamente – ex ante, bensì ex post, alla luce del contegno di entrambe le parti da valutare ex fide bona;
– ritiene che entrambi i conducenti – che percorrevano le rispettive vie che conducevano all’incrocio nel senso contrario a rispettivi sensi di marcia – sono corresponsabili al 50% del sinistro;
– liquida ai danneggiati tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali.

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