Legge Pinto e durata irragionevole del processo: risarcimento del danno di € 8.300,00 per un processo svoltosi in tre gradi e cinque fasi che:
– ha avuto una durata complessiva di circa 23 anni;
– ha oltrepassato di 14 anni i termini di cui all’art. 2 della legge 89/2001.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi ed i motivi di opposizione del danneggiato;
– rileva che il giudizio di revocazione ordinaria e, cioè, quello proposto nel termine per l’impugnazione, va qualificato come prosecuzione di quello conclusosi con la sentenza di rinvio (o appello) oggetto di revocazione;
– liquida al danneggiato il danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo, denegato dal primo giudice.